Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36212 del 07/04/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 36212 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GINO ANGELO N. IL 08/08/1966
avverso la sentenza n. 4460/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
28/02/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/04/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore Generale in per ona del Dott.
che ha concluso per t\ • fr

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 07/04/2015

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 28/2/14 la Corte di Appello di Milano riformava parzialmente
Nei confronti di GINO Angelo la sentenza emessa dal GUP presso il Tribunale del luogo,in data
4/4/11,con la quale l’imputato era stato dichiarato responsabile del reato di bancarotta
fraudolenta preferenziale(ascrittogli ai sensi degli artt.81 cpv.-223,in relazione all’art.216 L.F.

s.r.I.,della quale era stato dichiarato il fallimento con sentenza in data 9.11.2006 del Tribunale
di Milano- eseguito pagamenti in via preferenziale rispetto alla massa dei creditori come
specificato in rubrica( pagamenti eseguiti nei mesi di luglio,agosto,settembre ,novembre e
dicembre del 2005,in favore di istituti di credito)-fatto acc.in data 9.11.2006Per tale reato il primo giudice aveva inflitto la pena di anni uno di reclusione,tenuto conto della
diminuente del rito abbreviatoInoltre l’imputato era stato condannato al risarcimento del danno in favore della costituita
parte civile-(Fallimento DIGICAD s.r.I.-in persona del procuratore Avv.Gabriele Casarelli-)da
liquidarsi in separata sede,con assegnazione di provvisionale immediatamente esecutiva di
€50.000,00La Corte territoriale riduceva la pena,con concessione delle attenuanti generiche,ritenute
equivalenti all’aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta,rideterminandola in mesi dieci di
reclusione,e concedeva all’imputato il beneficio della non menzione della
condanna,confermando le ulteriori disposizioni.

La società fallita era stata istituita nel 1996 ed era amministrata da due soci:GINO Angelo e
Basile Cataldino (titolari ciascuno di quota al 50% del capitale) e l’amministrazione non era
mutata fino alla data della messa in liquidazione,restando il GINO titolare di pieni poteri-tale

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per avere -nella qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione della società DIGICAD

ditta aveva ad oggetto la attività di assistenza per macchine da ufficio,compresi i computers e
la formazione del personale delle aziende.

L’imputato aveva consegnato,all’atto della dichiarazione di fallimento tutta la documentazione
contabile,che risultava tenuta regolarmente,alcuratore,a cui aveva anche reso informazioni
con una relazione scritta.
Era stato evidenziato che nel 1997 era stato stipulato dalla società un accordo commerciale
con la ditta CIGRAPH Trading,per la promozione e vendita di prodotti di tale ultima ditta alla

condizioni di vendita sino ad allora osservate.
Ne era derivata una contestazione da parte della società fallita,che aveva subito un crollo delle
vendite.
Nel contenzioso instauratosi la ditta CIGRAPH aveva ottenuto,in data 16.11.2006,l’emissione
di un decreto ingiuntivo nei confronti della Digicad s.r.1.Il curatore ,sentito dal giudice aveva precisato che non erano in corso cause ,dato che il
fallimento non aveva previsto l’esito positivo per la controversia anzidetta.
Il curatore aveva precisato che all’epoca in cui la società fallita era in “liquidazione” già
risultava un passivo di €106.170,00-con perdita del capitale sociale maturata nel 2004-la
società fallita era stata messa in liquidazione in data 7.6.2005
-Risultava altresì che era stata creata nel 2005 altra società-“Digicad Solution s.r.l.” avente
sede contigua a quella messa in liquidazione,e amministrata da Basile Angela(sorella di Basile
Cataldino)La Corte evidenziava che vi era una sorta di continuità negli interessi della fallita(che nel
giugno 2005 non risultava operativa,ed aveva provveduto al pagamento dei debiti verso le due
società Autodesk spa. e Techdata Italia srl.(v.f1.6-7 sentenza)Si evidenziava inoltre che-nel 2007-la nuova società(Digicad Solution srl.) aveva ceduto il
ramo di azienda per il valore di euro 100.000,00-(comprensivo dei rapporti di fornitura con la
AUTODESK ,dal contratto di locazione e altri beni,nonché di parte della clientela della
fallita)alla ONE TEAM s.r.I.,che faceva capo ai soci GINO Angelo e BASILE Cataldino.
-La Corte di Appello aveva evidenziato che la successione degli avvenimenti che caratterizzano
la società fallita induceva a ritenere che vi erano stati pagamenti preferenziali a favore dei
suddetti creditori,da parte dell’imputato,con la consapevolezza di ledere la “par condicio
creditorum”,allorché si era già verificata la situazione di dissesto.(v.f1.7 della sentenza)-

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore,deducendo:

1-intervenuta estinzione del reato,per decorrenza del termine di prescrizione-

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clientela,e nel 2004 la predetta società aveva con missiva comunicato di aver cambiato le

Sul punto il ricorrente evidenziava che i fatti risalgono al 9.11.2006(al momento della
dichiarazione di fallimento della società amministrata dall’imputato)Osserva in tal senso che il termine di prescrizione era maturato alla data del 9 maggio
2014,tenuto conto dell’art.157 CP e del decorso di anni 7 e mesi 6-

2-erronea applicazione della legge penale,in relazione agli artt.223 e 216 co.3
R.D.16.3.1942 n.267-per mancanza dell’ elemento oggettivo del reato contestatoRilevava altresì vizi della motivazione,che riteneva illogica e contraddittoria,e la mancata

La difesa censurava in primo luogo la motivazione,in quanto redatta in sintonia con quella del
primo giudice ,e la valutazione erronea della condotta dell’imputato,essendo carente la prova
della violazione della par condicio creditorum,evidenziando a sostegno del gravanne,che il
ricorrente si era limitato a liquidare l’azienda in base alle disposizioni normative,e che aveva
amministrato la ditta in modo corretto;d’altra parte rilevava che la curatela aveva dato atto
della consegna al curatore di tutta la documentazione contabile,che era regolare,mentre non
erano emersi fatti di distrazione ,occultamento o dissipazione dei beni sociali-Infine rilevava che l’imputato non aveva eseguito il pagamento a favore della Cigraph srl. solo
perché vi era pendente un contenzioso civile nei confronti di tale ditta La difesa si soffermava nella descrizione dei rapporti tra la fallita e la predetta società(f1.9-1011) precisando che quest’ultima aveva modificato il rapporto commerciale instaurato in
precedenza addebitando ,un comportamento di concorrenza sleale alla Digicad s.r.l.alla
creditrice -dal quale era derivato un crollo nelle vendite della società amministrata
dall’imputato.
A tanto aveva fatto seguito la richiesta avanzata dalla Cigraph al Tribunale di Venezia per
l’emissione del decreto ingiuntivo nei confronti della Digicad srl. per ottenere i pagamenti delle
forniture ,che la ditta non aveva potuto onorare e il fallimento.
In base a tali rilievi la difesa evidenziava che la società fallita non aveva ritenuto di dover
eseguire il pagamento a favore della predetta creditrice,solo perché riteneva di poter
dimostrare nel procedimento pendente innanzi al Tribunale di Venezia,i1 danno subito a causa
del comportamento assunto dalla Cigraph srl.
(f1.15 del ricorso)Il ricorrente rilevava che la tesi difensiva trovava riscontri sia nella documentazione esibita in
giudizio che dalle dichiarazioni del curatore del fallimento(dott.Lavizzari)-Gli altri crediti:quello
vantato dall’Erario e quello vantato dalla Volkswagen leasing non erano esigibili all’atto del
fallimento .
Infine la difesa rilevava che la Corte territoriale aveva omesso di considerare che al momento
dei pagamenti eseguiti a favore delle società Autodesk Spa. e Techdata Italia srl. la società non
era in stato di dissesto.(f1.16 del ricorso)-

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valutazione di prove documentali.

tale situazione sarebbe stata avvalorata dalle dichiarazioni del curatore (secondo cui era stato
versato denaro dai soci per pagare i creditori ed i predetti soci avevano rinunciato al
finanziamento soci iscritto per euro 94.000,00 nel bilancio)
Da ultimo la difesa osservava che la disposizione dell’art.216 comma terzo LF. era
contrapposta alla ipotesi della revocatoria fallimentare,prevista dall’art.67 LF.,essendo le due
norme relative al medesimo comportamento dell’imprenditore.
A riguardo evidenziava che i pagamenti eseguiti esulavano dal quadro normativo dell’art.67
citato,in quanto avevano attinenza a crediti liquidi ed esigibili della due società innanzi

menzionate,che erano stati estinti un anno prima della dichiarazione di fallimentoD’altro canto non era stato dimostrato che i creditori fossero a conoscenza dello stato di
insolvenza della ditta.—
3-carenza ed illogicità della motivazione ,rilevando sul punto che erroneamente era stato
considerato il rapporto di continuità tra la ditta fallita e la nuova società Digicad Solution
srl.,atteso che tra le due società non vi sarebbe stato alcun legame,secondo quanto dichiarato
dal curatore:al quale non risultava che la ditta fallita avesse venduto beni o attrezzature.Unico rapporto esistente era costituito da quello che aveva l’imputato,i1 quale aveva assunto la
qualifica di dipendente della nuova ditta.
-Quanto al rapporto di debito verso la CIGRAPH srl. la difesa evidenziava che come affermato
dal curatore,l’imputato aveva offerto alla predetta società un pagamento (di €60.000,00),e da
ciò desumeva che l’imputato aveva agito in assenza di dolo,teso a pregiudicare il diritto dei
creditori-come confermato dalla circostanza che i soci della fallita avevano deciso di finanziare
l’azienda con versamento di denaro proprio,e rinunciando al finanziamento per i soci di euro
94.000Per tali rilievi si ribadiva la censura di illogicità della motivazione,ritenendo insussistente la
responsabilità dell’imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta preferenziale.

RILEVA IN DIRITTO

Il ricorso risulta inammissibile.
In primo luogo è manifestamente infondato il motivo inerente al decorso del termine di
prescrizione,pari ad anni sette e mesi sei,non essendo tale termine deccrs‘ro alla data della
sentenza di appelloDeve inoltre evidenziarsi che ,secondo quanto è dato desumere dal testo del provvedimento
impugnato,la Corte territoriale ha disatteso con congrua e specifica motivazione le istanze
avanzate dalla difesa tendenti a negare il fondamento dell’accusa,ponendo in luce che ai fini
della contestazione non rilevava la natura dei rapprti contrattuali intercorsi tra la società fallita
e le altre ,da cui era derivata la procedura fallimentare,bensì la valutazione della condotta della
fallita,che nell’anno precedente alla dichiarazione di fallimento,pacificamente aveva effettuato

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dei pagamenti a due creditori chirografari,quando già era maturato un certo credito
dell’Erario(creditore privilegiato) e vi erano altri creditori insoddisfattiLa prova del fatto contestato si evince agevolmente dalle risultanze menzionate specificamente
in sentenza,non smentite dalla difesa appellante:
si specificava-sul punto-che i crediti soddisfatti in via preferenziale erano stati saldati nel
periodo tra luglio 2005 e dicembre 2005,e pertanto i pagamenti risultano avvenuti allorché la
società era stata posta in liquidazione,ed era evidente lo stato di crisi economica,ed era
maturato un credito per IVA riconosciuto dal giudice civile.

mancato accertamento dello stato di insolvenza.
Infine risulta specificamente motivata l’esistenza dell’elemento psicologico del reato,individuato
nel dolo specifico,ovvero nella consapevolezza e volontà di privilegiare il soddisfacimento delle
ragioni di alcuni creditori a svantaggio della massa passiva,evidenziando che il pagamento
preferenziale si era verificato subito dopo la messa in liquidazione della impresa fallita,e tale
condotta non risultava riconducibile al risanamento dell’azienda.
La valutazione dell’elemento psicologico del reato è conforme al dettato giurisprudenziale di
questa Corte(v.Cass.Sez.V,n.673 del 10.1.2014-RV257963-secondo cui l’elemento soggettivo
del delitto di bancarotta preferenziale è costituito dal dolo specifico,ravvisabile quando
l’atteggiamento psicologico del soggetto agente sia rivolto a preferire intenzionalmente un
creditore,con concomitante riflesso,anche secondo lo schema tipico del dolo eventuale,nel
pregiudizio per gli altri-)
Sulla base di tali elementi,desunti da quanto accertato dalla curatela fallimentare,restano del
tutto ininfluenti i riferimenti fatti dal ricorrente alla evoluzione dei rapporti contrattuali con le
altre società,e deve ritenersi manifestamente infondata la censura di carenza,o illogicità della
motivazione,a1 pari di quella inerente alla erronea applicazione della legge penale.
Infine si rileva che le deduzioni inerenti alla condotta tenuta dall’imputato nei confronti della
creditrice menzionata nell’ultimo motivo di ricorso sono ininfluenti e inammissibili in quanto
tendono alla diversa valutazione dell’elemento psicologico del reato,già congruamente valutato
dal giudice di merito,e non valgono a smentire l’oggettività dell’assunto accusatorio.
In conclusione si evidenzia che la sentenza impugnata risulta del tutto esaustiva e coerente
con le risultanze processuali ,onde non si evidenziano profili di sostanziale carenza o manifesta
illogicità dell’iter logico seguito dal giudice di merito nella decisione.
Deve pertanto essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso,per manifesta infondatezza.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
€1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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D’altra parte risulta disattesa con logiche argomentazioni la tesi difensiva che sosteneva il

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Roma,deciso in data 7 aprile 2015.

e della somma di €1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

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