Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36210 del 07/04/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 36210 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LA FACE ROSALIA N. IL 31/10/1939
avverso la sentenza n. 2479/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 09/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/04/2015 la relazione fatta d
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore Generale in persona de Do
che ha concluso per fd

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit difensotAvv.

Data Udienza: 07/04/2015

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 9/6/14 la Corte di Appello di Palermo riformava parzialmente la sentenza
emessa dal Giudice monocratico del Tribunale del luogo,in data 14.1.13,appellata da LA FACE
Rosalia,che il primo giudice aveva condannato alla pena di anni uno e mesi dieci di

reclusione,con beneficio della sospensione condizionale,quale responsabile dei reati di cui agli
artt.110-476 CP per aver formato,in concorso con pubblici ufficiali,un falso verbale di visita
medica collegiale,apparentemente redatto il 29.3.2004 dalla Commissione medica per
l’accertamento delle invalidità civili;(capo A)
-nonché ai sensi degli artt.110-48-479 CP.(capo B)-per aver depositato presso l’Ufficio
territoriale di Governo-Sezione Invalidi Civili- il predetto falso documento,così inducendo in
errore il funzionario addetto all’ufficio,circa la sussistenza dei requisiti per la concessione dei
benefici,e ad emettere un decreto di concessione dei benefici economici,in assenza di attività
istruttoria (visita della commissione medica)-fatti acc.il 13/6/2005Inoltre l’imputata era stata dichiarata responsabile di truffa in danno dell’INPS,ascritta al capo
C)(art.110-640-comma secondo n.1 CP) acc.il 31.1.2006La Corte aveva escluso l’aggravante contestata al capo B), dichiarando estinti i reati di cui ai
capi B) e C) per decorrenza del termine di prescrizione,e riduceva la pena ad anni uno di
reclusione.
-Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore,deducendo:
la violazione di legge inerente alla applicazione dell’art.476 comma secondo CP,e vizio di
motivazione,inerente alla attribuzione della qualifica di atto pubblico al “verbale di visita
medica collegiale” per l’accertamento della invalidità civile.
Il ricorrente censurava al riguardo la decisione,rilevando che il suddetto verbale non possiede i
requisiti che integrano l’atto pubblico ai sensi degli artt. 2699 e 2700 CC.,sostenendo che si
trattava di un verbale che esprimeva un giudizio medico ,a carattere discrezionale e
valutativo,da ritenersi documento”derivato” in quanto fondato su dichiarazioni di scienza o dati
noti al pubblico ufficiale,suscettibili di impugnazione innanzi alla AG.
Rilevava pertanto che l’atto di cui innanzi era riconducibile all’ipotesi di cui al primo comma
dell’art.476 CP. e chiedeva l’annullamento della impugnata sentenza.

RILEVA IN DIRITTO

Il ricorso risulta inammissibile.
In primo luogo è da evidenziare che dal testo del provvedimento impugnato si evince la
specifica motivazione inerente all’accertamento del concorso dell’imputata nella falsificazione

1

materiale del verbale di visita medica collegiale,in base al quale la predetta ricorrente della
quale era stata riconosciuta l’invalidità civile ,era stata inserita nell’elenco di soggetti
beneficiari di indennità di accompagnamento Tali elementi risultano accertati in base a deposizioni testimoniale e documentazione acquisita.
Il verbale di visita medica collegiale ,alla luce dell’indirizzo giurisprudenziale sancito da questa
Corte(v.Sez.V del 22-3-2013 n.25570-RV257546-)è da ritenere atto pubblico dotato di fede
privilegiata e come tale risulta correttamente qualificato in sentenza essendo lo stesso
riconducibile alla attività del pubblico ufficiale che attesta l’avvenuta visita collegiale,nella quale

attribuzione dei benefici di legge da parte della amministrazione al soggetto interessato.
Va inoltre precisato che nella tutela predisposta dagli artt.476 e 479 CP rientrano anche gli atti
destinati a spiegare efficacia probatoria nei soli confronti della pubblica amministrazione.
(Cass.Sez.V,18.2.1980,n.2264-),e che secondo l’indirizzo sancito da questa Corte(v.SU.del
10.12.1981,n.10929-) in tema di falsità il concetto di atto pubblico è certamente più ampio di
quello desumibile dagli artt.2699 e 2700 CC.posto che la legge penale ha per oggetto la tutela
dell’anzidetto atto non solo quale strumento probatorio ma anche,in sé e per sé,come
espressione del bene giuridico della fede pubblica.
Orbene,sussistendo i presupposti che integrano nella specie il reato di falso in atto
pubblico,deve rilevarsi la manifesta infondatezza dei motivi di gravame,tendenti a contrastare
con argomentazioni ininfluenti e ripetitive delle censure articolate in appello,l’assunto
accusatorio.
Viceversa la sentenza impugnata rende conto delle ragioni per le quali l’imputata si riteneva
concorrente nella falsificazione del citato verbale,e opera la corretta applicazione della legge
penale nella qualificazione giuridica del fatto.
Deve dunque essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza.
Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
€1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di €1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Roma,deciso in data 7 aprile 2015.

il competente organo amministrativo svolge l’attività di competenza ,che è prodromica alla

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