Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3621 del 28/11/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3621 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAMPINEal NATALE BORTOLO N. IL 22/04/1942
avverso la sentenza n. 21043/2012 TRIBUNALE di TERAMO, del
30/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Data Udienza: 28/11/2014
Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata il Tribunale di Teramo ha
dichiarato Natale Bortolo Rampinelli responsabile del reato di cui agli
artt. 70 co. 1 e 87, d.Lvo 81/08, perché quale titolare della Ecolegno s.r.l.
attrezzature di lavoro conformi ai requisiti generali di sicurezza, nonché
del reato di cui agli artt. 96, co. 1, lett. g) e 159, co. 1 lett. d), d.Lvo 81/08,
perché, nella predetta qualità, non aveva provveduto a redigere il piano
operativo di sicurezza; lo condannava alla pena di euro 3.500,00 di
ammenda;
– che la difesa dell’imputato avverso detta decisione ha proposto appello,
qualificato ex art. 568 co. 5 cod.proc.pen. ricorso per cassazione,
censurando la ingiustificata mancata concessione delle attenuanti
generiche;
– che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in relazione alla ritenuta
concretizzazione dei reati in contestazione e alla ascrivibilità di essi in
capo al prevenuto;
-che la, censura sollevata in ricorso non può trovare ingresso, in quanto
la difesa del Rampinelli si è limitata, in sede di conclusione del
dibattimento, ad invocare, in via subordinata e del tutto generica, la
concessione delle attenuanti ex art. 62 bis cod.pen., senza addurre a
supporto alcun elemento di meritevolezza;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
non aveva provveduto a mettere a disposizione dei lavoratori
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 28/11/2014.