Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36206 del 26/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36206 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE FALCO RAFFAELE N. IL 16/02/1969
avverso l’ordinanza n. 261/2014 TRIB. LIBERTA di POTENZA, del
21/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
Data Udienza: 26/05/2015
N.R.G.3125/2015 De Falco
Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della ordinanza in epigrafe, senza indicazione alcuna
dei motivi.
Il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art 591 lett. c)
proc. pen. – compreso quello della specificità dei motivi – rende l’atto medesimo inidoneo ad
introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la
possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità
(Cass.Sez. IV sent. n.5191/2000 Rv.216473).
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost. sent.n.186/2000), si determina equitativamente in
Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Rom
5.2015
dALL’eAA, `“ 6, l -fu
(“Awtti-
ept
c.p.p.; la mancanza nell’atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod.