Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36201 del 26/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36201 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GASHI LEONARD N. IL 13/10/1988
avverso la sentenza n. 3371/2014 GIP TRIBUNALE di TREVISO, del
03/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 26/05/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’imputato LEONARD GASHI, in atti generalizzato, ricorre contro la sentenza
indicata in epigrafe, che, a norma degli artt. 444 e seguenti c.p.p., ha applicato
nei suoi confronti, in ordine ai reati ascrittigli, la pena concordata dalle parti,
lamentando il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
In data 19 gennaio 2015 è pervenuta rituale rinunzia al ricorso

All’odierna udienza camerale, celebrata ex art. 611 c.p.p., si è preso atto
della regolarità degli avvisi di rito; all’esito questa Corte Suprema ha deciso
come da dispositivo in atti.
In presenza della citata rinunzia, il ricorso va dichiarato inammissibile.

La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché – apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso
determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000
n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della somma di
Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 26 maggio 2015
Il Com onente estensore

Il Presidente

dell’interessato.

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