Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3620 del 28/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3620 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PASTURA GAETANO N. IL 24/05/1954
avverso la sentenza n. 1078/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
13/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 28/11/2014

1) Con sentenza del 13.6.2013 la Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della
sentenza del Tribunale di Catania, in composizione monocratica, emessa in data
13.7.2011, con la quale Pastura Gaetano era stato condannato alla pena (sospesa alle
condizioni di legge) di mesi 2 di arresto ed euro 20.000,00 di ammenda per plurime
violazioni della normativa di cui al DPR 380/2001, concedeva anche la “non menzione”.
Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, denunciando la violazione di
legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei reati contestati.
2) Il ricorso è generico e manifestamente infondato.
2.1) La Corte di Appello, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha
adeguatamente motivato in ordine alla “natura” dell’opera realizzata Ha infatti
evidenziato che da esaustive ed univoche acquisizioni processuali emergeva che il
manufatto presentava “dimensioni planimetriche ampliate e connesse variazioni
volumetri che..”.
2.2) Il ricorrente prospetta in questa sede di legittima una rivisitazione delle
risultanze processuali, fondata peraltro su “stralci” della testimonianza Cascone.
Tali rilievi non tengono conto che il controllo demandato alla Corte di legittimità va
esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si
sviluppa il tessuto argomentativo del prowedimento impugnato, senza alcuna
possibilità di rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si
è awalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare se i risultati
dell’interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni
probatorie risultanti dagli atti del processo. Anche a seguito della modifica
dell’art.606 lett.e) c.p.p., con la L.46/06, il sindacato della Corte di Cassazione rimane
di legittimità: la possibilità di desumere la mancanza, contraddittorietà o la manifesta
illogicità della motivazione anche da “altri atti del processo specificamente indicati
nei motivi di gravame”, non attribuisce al giudice di legittimità il potere di
riesaminare criticamente le risultanze istruttorie, ma solo quello di valutare la
correttezza dell’iter argomentativo seguito dal giudice di merito e di procedere
all’annullamento quando la prova non considerata o travisata incida, scardinandola, sulla
motivazione censurata (cfr.Cass.pen. sez.6 n.752 del 18.12.2006; Cass.pen.sez.2
n.23419/2007-Vignaroli; Cass.pen. sez. 6 n. 25255 del 14.2.2012).
2.3) Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende della somma che pare congruo determinare in euro
1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.

1

OSSERVA

Va solo aggiunto che l’inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di dichiarare
ex art.129 comma 1 c.p.p. la prescrizione maturata dopo l’emissione della sentenza
impugnata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 28.11.2014

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