Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 362 del 16/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 362 Anno 2016
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CORTI DAVIDE N. IL 10/01/1964
avverso la sentenza n. 127/2014 CORTE APPELLO di GENOVA, del
25/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 16/12/2015

Corti Davide ricorre avverso la sentenza 25.9.14 della Corte di appello di Genova che ha
confermato quella in data 18.1.13 del locale tribunale con la quale è stato condannato, per il reato di
cui all’art.489 c.p., con riferimento agli artt.477-482 c.p., alla pena — condizionalmente sospesa — di
mesi sei di reclusione.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

dell’affermazione di responsabilità la testimonianza dell’agente della polizia municipale Cella
Alessandro, secondo cui l’imputato non aveva fornito risposta alcuna alla richiesta di conoscere
dove si trovasse il titolare del permesso per il parcheggio; tale testimonianza era invece
inutilizzabile perché, essendo emersi a quel punto indizi di reità per il reato di falso, il Corti si
sarebbe dovuto sentire con le garanzie prescritte dal codice di rito.
La Corte, inoltre — prosegue il ricorrente — aveva adottato una motivazione sbrigativa, sulla scorta di
affermazioni perentorie e apodittiche, violando il dettato normativo di cui all’art.192 c.p.p. e non
aveva considerato l’insussistenza dell’elemento oggettivo del reato, dal momento che la fotocopia
di un documento originale, se priva di qualsiasi attestazione che ne confermi la sua originalità, non
integra alcun falso documentale, ma al più il reato di truffa, che nella specie non ricorreva perché
l’imputato aveva fatto uso di un atto che non era falso, ma di un contrassegno che rappresentava una
realtà corretta e legittima (lo status di invalido di Sottocasa Giuseppe), ,
condizione che l’imputato avrebbe potuto provare proprio attraverso la testimonianza del Sottocasa
se questi non fosse deceduto.
Anche in ordine al trattamento sanzionatorio — conclude la difesa del ricorrente — la motivazione era
inesistente, essendo stata irrogata una pena di molto superiore ai limiti edittali, senza la concessione
delle attenuanti generiche, non valutando gli elementi di cui all’art.133 c.p.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente
infondato, avendo i giudici territoriali, con motivazione congrua ed immune da profili di illogicità o

comma 1, lett.b),c) ed e) c.p.p., per avere i giudici di secondo grado posto a fondamento

contraddittorietà, evidenziato come la responsabilità del Corti derivi anzitutto dalle caratteristiche
del falso contrassegno in questione da lui utilizzato, realizzato con un procedimento di stampa
digitale laser in quadricromia e poi plastificato (come da relazione tecnica in atti), sì da farlo
apparire sostanzialmente come un originale e non una fotocopia, potendo in tal modo — hanno non
certo illogicamente sottolineato i giudici genovesi — trarre in inganno circa la sua autenticità nel

all’interno.
Inoltre, la mancata presenza assieme all’imputato, in occasione dell’accertamento, dell’effettivo
titolare dell’originale del contrassegno, Sottocasa Giuseppe, correttamente è stata ritenuta per essere
il Corti rimasto silente all’invito dell’agente municipale Cella Alessandro di indicare dove si
trovasse il titolare del permesso, come sul punto il Cella ha avuto modo di riferire ai giudici di
merito, che legittimamente hanno utilizzato tale testimonianza quale elemento a carico dell’odierno
ricorrente dal momento che il Cella non ha riferito dichiarazioni del Corti, ma solo il
comportamento dal medesimo tenuto nella circostanza.
Del falso contrassegno l’imputato ha fatto uso 1’11.10.09 per posteggiare — come evidenziato dalla
Corte ligure – indebitamente la propria vettura nello spazio riservato ai veicoli per persone disabili e
recarsi così più agevolmente in visita al salone nautico di Genova, in tal modo realizzando gli
estremi del reato addebitatogli.
Legittimamente all’odierno ricorrente non sono state riconosciute le invocate attenuanti generiche,
avendo i giudici fatto corretta applicazione dei criteri di cui all’art.133 c.p., evidenziando in
particolare la insussistenza di elementi per poter ritenere la condotta in esame come particolarmente
tenue e l’assenza di positivi motivi a sostegno della richiesta, attesa anche la condanna riportata
dall’imputato per il reato di favoreggiamento personale.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.

caso in cui il controllo fosse stato effettuato solo dall’esterno della vettura, sul contrassegno esposto

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di E 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 16 dicembre 2015

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