Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 362 del 14/11/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 362 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: ROMIS VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TRIMARCHI TIZIANO N. IL 26/11/1982
avverso l’ordinanza n. 37/2010 CORTE APPELLO di MESSINA, del
18/01/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS;
/
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Ai

ezi,

Udit i difensor Avv.

112 frt 1, 1o;

Data Udienza: 14/11/2013

OSSERVA
Trimarchi Tiziano, tratto in arresto a seguito di ordinanza di custodia cautelare in carcere,
veniva poi assolto con sentenza divenuta irrevocabile. Con domanda presentata alla
Corte di Appello di Messina il Trimarchi chiedeva quindi l’equa riparazione per l’ingiusta
detenzione subita.
La Corte d’Appello accoglieva la domanda e liquidava la somma di euro 34.429,72,
facendo riferimento, ai fini della determinazione dell’importo, ai parametri aritmetici pari

detenzione domiciliare.
Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il Trimarchi, con atto di
impugnazione sottoscritto dal difensore, deducendo vizio motivazionale in ordine alla
determinazione della somma attribuita, sul rilievo che la Corte territoriale avrebbe
liquidato un importo corrispondente a soli 21 giorni di detenzione in carcere,
considerando quindi anche un periodo di detenzione domiciliare di 250 giorni, mentre
invece la detenzione era stata sofferta in regime di custodia in carcere per tutto il periodo
di 271 giorni.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con la sua requisitoria scritta,ha chiesto
l’annullamento dell’impugnato provvedimento con rinvio.

Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
Per vero, dall’impugnato provvedimento non si rileva che la Corte avrebbe calcolato
l’importo da liquidare tenendo conto di un periodo di detenzione in carcere di 21 giorni e
di un periodo di detenzione domiciliare di 250 giorni come prospettato dal ricorrente: né
in tal senso potrebbe interpretarsi il riferimento della Corte territoriale (di cui a pag. 4
dell’ordinanza impugnata) ai parametri aritmetici elaborati dalla giurisprudenza di
legittimità, rispettivamente, per ogni giorno di custodia in carcere e per ogni giorni di
detenzione domiciliare.
E’ tuttavia palese il vizio di motivazione che inficia il provvedimento impugnato, posto
che: a) come si rileva dalla documentazione allegata al ricorso, al Trimarchi fu applicata
la misura cautelare della custodia in carcere con provvedimento eseguito in data 12
gennaio 2006; b) tale misura fu poi revocata il 10 ottobre 2006; c) non si rilevano almeno per quanto può desumersi dagli atti a disposizione di questo Collegio – parentesi
temporali di detenzione domiciliare; d) volendo considerare il solo parametro aritmetico,
l’importo per 271 giorni di detenzione in carcere ammonterebbe a circa 64.000,00 euro
(271 giorni x 235,82 euro “pro die”); e) la Corte d’Appello di Messina ha liquidato a
favore del Trimarchi la somma di euro 34.429,72, pari a circa la metà di quanto
scaturirebbe dal solo calcolo aritmetico in base ai parametri sopra ricordati; f) dunque,
delle due l’una: 1) se la Corte d’Appello ha ritenuto che vi sia stata anche una fase di
detenzione domiciliare, avrebbe dovuto specificamente indicarla; 2) se la Corte stessa ha

ad eu’ro 235,82 “pro die” per la detenzione in carcere e ad euro 117,91 “pro die” per la

determinato l’importo, in concreto liquidato, in relazione ad una detenzione intramuraria
per l’intero periodo di detenzione (271 giorni), avrebbe dovuto dar conto adeguatamente,
con congrua motivazione, del rilevante ridimensionamento dell’importo rispetto al calcolo
aritmetico.
Conclusivamente, l’impugnato provvedimento deve essere annullato, con rinvio, per
nuova valutazione, alla Corte d’Appello di Messina.
P. Q. M.

valutazione.
Roma, 14 novembre 2013

Il Presidente

Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Messina per nuova

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