Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36199 del 26/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36199 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BASILI CRISTIANO N. IL 29/12/1968
avverso la sentenza n. 3077/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del
18/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 26/05/2015

RG.42159/2014 Basili

Considerato che:

Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della sentenza per
erronea applicazione della legge penale, carenza ed illogicità della motivazione in ordine all’elemento psicologico
del reato di rapina e alla confisca di quanto in sequestro (art.606 lett.b) e), c.p.p.
Nell’atto di appello in data 19.3.2014, il difensore dell’imputato lamentava la mancanza del dolo specifico

pertanto i motivo a riguardo proposto in questa sede è inammissibilile in quanto motivo nuovo, oltre che generico.
Nel ricorso si prospettano poi valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelli cui è pervenuto il giudice
d’appello e vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. Le
valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia
conforme ai principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici (Cass. sez. un., 24 novembre 1999,
Spina, 214794), e la mancanza di specificità dei motivi va poi apprezzata non solo per la loro indeterminatezza,
ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere
nel vizio di aspecificità, conducente, ai sensi dell’art.591, col lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV
n.5191/2000 Rv.216473).
La sentenza impugnata va, poi, necessariamente integrata con quella, conforme nella ricostruzione dei
fatti, di primo grado; quando, infatti, le sentenze di primo e secondo grado concordano nell’analisi e nella
valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della
sentenza si salda con quella precedente (Cass.Sez.1, n.8886/2000, Sangiorgi).
Tanto premesso, rileva il Collegio che le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano viziate da
illogicità manifeste e sono infine esaustive, sia in punto responsabilità che in ordine alla sussistenza dell’elemento
psicologico del reato (v.pag.2 e segg.).
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’ad. 616 c.p.p., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende,
di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost. sent.n.186/2000), si
determina equitativamente in Euro 1000.
PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento del omma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Ro

5.2015

del reato di rapina commesso da persona tossicodipendente e l’eccessività della pena. Nulla sulla confisca, e

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