Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36199 del 17/07/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 36199 Anno 2014
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SPINELLA MASSIMO N. IL 02/12/1979
SPINELLA ANTONINO GIUSEPPE N. IL 29/03/1950
VECCHIO GIUSEPPE N. IL 26/05/1976
avverso la sentenza n. 921/2013 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 26/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/07/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNO’ RADDUSA
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ,d,e(5…„c
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Promosso ricorso per Cassazione, la Corte ha annullato la sentenza di appello limitatamente alla sola aggravante ex art. 628 comma II , nr 1 cod.pen. , per il resto confermando la decisione impugnata e rinviando alla Corte di Appello di Messina al solo fine della rideterminazione della pena. 4. In sede di rinvio la Corte di appello di Messina ha rideterminato la pena nei seguenti termini . Per Spinella Massimo, considerato il reato più grave l'estorsione tentata e individuata la pena base in anni 3 e mesi cinque di reclusione ed euro 500 di multa, e lasciando inalterati gli aumenti apportati per la motivazione calcolati per gli altri due reati in mesi, in misura di 1 e 1 mese di reclusione e 250 euro di multa , la Corte è pervenuta alla pena finale , ridotta del rito, di anni 3 di reclusione e 500 euro di multa; per Spinella Antonino ( il gup era partito da anni 2 e mesi 11 di reclusione e multa per euro 500), ha individuato la pena base per la tentata estorsione in anni 1 e 11 mesi di reclusione , con l'aumento di un mese per le molestie ed euro 100 di multa, con pena finale , ridofa per il rito , di anni uno , mesi quattro, e 400 euro di multa; per Vecchio Giuseppe , già ridotta per il rito , la pena finale è stata determinata in anni due, mesi nove , giorni 10 di reclusione e ed euro 500 di multa . 5. Hanno proposto ricorso tutti gli imputati. 6. Vecchio Giuseppe , tramite il fiduciario , adduce due motivi, entrambi addotti sotto l'egida della violazione di legge e del vizio di motivazione. Con il primo contesta il giudizio di responsabilità relativamente all'imputato quanto al concorso nella tentata estorsione visto sotto il profilo oggettivo del ruolo partecipativo ascritto al ricorrente ed a quello soggettivo afferente il dolo. Con il secondo si contestano le valutazioni spese per escludere le attenuanti e per la ritenuta sussistenza della recidiva. 7. Spinella Massimo e Antonino , con un unico ricorso tramite il medesimo fiduciario, adducono sette diversi motivi di ricorso. 2. Interposto appello , la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza di 7.1 Con il primo si deduce violazione dell'art. 606 comma I lettere da a) ad e) in relazione agli artt 521 cod.proc.pen. e 629 cod.pen.. La Corte di appello, esclusa l'aggravante delle più persone riunite e considerato che il fatto era stato contestato siccome gli autori dello stesso avevano agito simultaneamente, avrebbe dovuto considerare diverso il fatto contestato rispetto a quello oggetto di giudizio e trasmettere gli atti al Pm, correggendo in tal modo i precedenti errori di merito e legittimità. 7.2 Con il secondo motivo si evidenzia che la Corte , in sede di rinvio , pur inalterata la sanzione pecuniaria comminata in primo grado dal GUP per lo Spinella Antonio mentre per Spinella Massimo ha operato una riduzione della multa non proporzionale alla riduzione operata con riferimento alla reclusione. 7.3 Con il terzo motivo si lamenta la mancata applicazione delle generiche pur potendo il Giudice dell'appello applicare ex art. 597 cod.proc.pen. una o più circostanze attenuanti. 7.4 Con il IV motivo si evidenzia violazione dell'art. 597 cod.pro.pen. perché , concessa allo Spinella Antonino la sospensione condizionale dal GUP , in appello la Corte territoriale non ha confermato il beneficio , decisione non ricavabile dalla formula " conferma nel resto" all'uopo adottata. 7.5 Con i motivi V e VI, violazione di legge e vizio di motivazione vengono attagliate al tema della dosimetria della pena. Si evidenzia che l'aumento edittale apportato per il 326 cod.pen., pari ad un anno , supera il relativo minimo edittale e impone il cumulo materiale tradendo il concorso formale e la continuazione del reato; che , quanto , all'aumento portato per il reato ex art. 660 cod.pen. , aggravando reclusione e multa , lo stesso si pone in conflitto con le sanzioni dell'arresto e della ammenda previste per tale reato; che manca una puntuale giustificazione delle ragioni per le quali la riduzione per il tentativo è stata applicata nei minimi edittali ( 1/3 rispetto ai 2/3 consentiti); che l'aumento apportato a titolo di continuazione ,superiore al minimo edittale , non risultando motivato, è del tutto arbitrario. 7.6 Con il motivo sub VII si lamenta la liquidazione delle spese in favore delle parti civili pur in assenza del deposito della nota spese e della comparsa conclusionale. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita l'accoglimento limitatamente alla sola doglianza relativa alla riduzione della multa comminata allo Spinelli Antonino in esito alla espunzione dell'aggravante originariamente ritenuta del concorso realizzato da più persone riunite. dovendo ridurre la pena in ragione della esclusione della aggravante ha lasciato 2. Giova rimarcare che con la sentenza della Corte di Cassazione del 7 giugno 2013 si è pacificamente formato il giudicato progressivo sui seguenti temi : l'accertamento dei diversi fatti di reato ascritti ai ricorrenti ed il conseguente giudizio di responsabilità nei termini della ritenuta configurabilità delle diverse ipotesi oggetto di imputazione siccome contestate con esclusione solo della aggravante delle più persone riunite; il tema delle generiche , escluse per tutti e tre gli imputati, nonchè quello della recidiva, ritenuta e confermata dalla Corte di legittimità per il solo Vecchio, punti già mossi in quella occasione dagli imputati e rigettati da questa Corte. L'ambito esclusivo del giudizio di rinvio andava dunque delimitato al solo profilo della rideterminazione della pena una volta esclusa l'aggravante ex nr 1 comma H art. 628 cod.pen così come espressamente precisato nella sentenza di parziale annullamento con la quale è stato precisato che il rinvio andava effettuato ai soli fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio originariamente imposto. 3. Tanto determina, in linea con la valutazione della Corte territoriale, la pacifica inammissibilità del ricorso del Vecchio , che si sostanzia in una riproposizione dei temi legati al giudizio di responsabilità , alle generiche e alla recidiva , pacificamente coperti dal giudicato progressivo formatosi sui punti e capi della originaria decisine di appello in esito alla sentenza di questa Corte sopra segnalata. E, del pari , medesima sorte tocca ai rilievi legati ai motivi sub 1 ( che mira , in modo apertamente inconferente, a rimettere in gioco il profilo della responsabilità per la tentata estorsione attraverso una diversa configurazione del fatto imputato e giudicato , da ritenere nuovo rispetto a quello contestato, in aperto contrasto con la cristalizzazione sul punto determinata dal progressivo incedere processuale) e sub III del ricorso degli Spinella ( diretto a contrastare il mancato riconoscimento delle generiche , esaminato e negato dal Giudice di legittimità con la sentenza segnalata in esito ad apposito motivo in tal senso articolato dagli stessi ricorrenti e dunque non più suscettibile di valutazione alcuna da parte del giudice del rinvio, tanto da rendere assolutamente indifferente la mancata disamina della memoria sul punto allegata dall'imputato). 4. Quanto al motivo sub 3 . Effettivamente , la multa applicata allo Spinella Antonino dal GUP coincide con quella originariamente inflitta prima dell'annullamento disposto da questa Corte in ordine alla aggravante delle più persone riunite ( guardando alla multa prevista per il reato più grave , per l'appunto la tentata estorsione ). questi tutti trattati in esito all'originario ricorso di legittimità in ragione dei motivi Si indica in sentenza che la originaria determinazione della misura della pena resa dal GUP con la decisione di primo grado era errata perché non risultavano concesse le generiche e la tentata estorsione era ritenuta nella forma aggravata. Corrette o meno queste considerazioni, le stesse non mutano i termini della questione, caratterizzata dalla assenza di impugnazioni proposte dalla parte pubblica avverso tale punto della decisione. La pena disposta in primo grado costituiva dunque l'indefettibile riferimento sul quale operare la riduzione conseguenziale alla esclusione della aggravante con conseguente illegittimità rideterminazione della pena , qui sul versante pecuniario, la quantificazione della stessa sia rimasta inalterata. A tanto N- può peraltro ovviare anche in questa sede la Corte, ancorandosi, in via di proporzione , il relativo giudizio alla riduzione disposta dal giudice di merito quanto alla reclusione per il reato più grave, deprivato della aggravante espunta. In coerenza a tale riduzione può dunque procedersi alla rideterminazione della multa (peraltro con arrotondamenti favorevoli alla posizione dell'imputato ) in ttral misura di euro 320 per la tentata estorsione, id est il fatto più grave , cui va aggiunto l'importo di euro 100 avuto riguardo alla continuazione ( in linea con la decisione di merito) , con pena finale di euro 420,00 da ridurre per il rito per complessivi euro 280 di multa . 4.1 Quanto al motivo nell'interesse del Massimo Spinella , si lamenta una riduzione operata in termini non proporzionali a quella apportata per la reclusione come se tanto non fosse possibile. In senso opposto tuttavia milita il consolidato orientamento della Corte in forza al quale nella determinazione della pena nel reato tentato, il giudice può procedere ad una differenziata diminuzione di pena per la sanzione pecuniaria e per quella detentiva, attesa la particolare funzione retributiva e sanzionatoria di ciascuna di esse, salvo l'obbligo della motivazione, nel caso non fatta oggetto di specifica contestazione ( cfr da ultimo Sez. F, n. 32158 del 07/08/2012 - dep. 09/08/2012, Cumia, Rv. 253422). 5. In ordine al motivo sub 4, si osserva come , modificata in parte la sentenza di primo grado, il titolo risulta dalla composita lettura dalle diverse statuizioni di merito per come residuate in esito allo scrutino di legittimità , restando inequivocabilmente coperti da giudicato quei punti della decisione, non modificate nei diversi gradi di giudizio diversi dal primo. Ne consegue che il beneficio della sospensione condizionale della pena già concesso in primo grado deve ritenersi implicitamente confermato dal giudice d'appello ove questi, su impugnazione del solo imputato, ridetermini la pena senza ulteriori specificazioni della decisione laddove, in esito all'intervenuto annullamento, in sede di in dispositivo (cfr in termini Sez. 3, n. 23444 del 12/05/2011 - dep. 10/06/2011, Aprile, Rv. 250655). 6. In punto ai motivi sub 5 e 6 del ricorso. 6.1 L'aumento apportato per Massimo Spinella in ordine al reato ex art. 326 comma I cod.pen. , pari ad 1/3 del massimo edittale, appare perfettamente conforme al disposto di cui all'art. 81 comma I cod.pen. con conseguente manifesta infondatezza della doglianza articolata sul punto in ricorso. In ordine poi all'aumento apportato per l'Antonino Spinella quanto alla più reati, la determinazione della pena deve essere operata aumentando fino al triplo la pena per la violazione più grave indipendentemente dal fatto che per i reati minori siano previste pene di specie e natura diverse. (cfr Sez. 1, n. 15986 del 02/04/2009 - dep. 16/04/2009, Bellini, Rv. 243174; Sez. F, n. 41659 del 05/09/2013 - dep. 08/10/2013, Teti e altro, Rv. 257324). 6.2 Sulla riduzione apportata per il tentativo, giova rimarcare come nel gravame non si contesta CM il ricorsodi metodo ( sintetico) adottato nella specie né il rispetto della soglia minima della apportata riduzione, che costituisce sempre il limite ultimo imposto dall'art. 56 cod.pen.; piuttosto, nell'ambito della forbice edittale prevista dalla norma citata, si contrasta la misura della riduzione apportata in termini non coincidenti al massimo garantito dalla legge. Siffatto dato può essere aggredito in sede di legittimità pertanto solo esclusivamente sul piano della logicità e compiutezza della motivazione spesa per calibrare la riduzione. Sicchè, ove presente, una argomentazione immune da censure in tal senso la relativa valutazione si sottrae al controllo di legittimità.Nel caso, la motivazione sul punto appare immediatamente ricavabile dal tenore della decisione(puntuale il riferimento alla gravità e modalità del fatto e alla personalità criminale del Massimo; al minor ruolo dell'Antonio nella vicenda)mentre non risultano specificate censure in ordine alla congruenza logica del motivare. 6.3 Infine, sulla motivazione inerente gli aumenti portati con la continuazione va ribadito che in tema di determinazione della pena nel reato continuato non sussiste un obbligo di specifica argomentazione, valendo a questi fini le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base. ( cfr Sez. 5, n. 27382 del 28/04/2011 - dep. 13/07/2011, Franceschin e altro, Rv. 250465). Da qui la manifesta infondatezza del rilievo. 7. In ordine al motivo sub 7, occorre ribadire , in linea con la decisione di primo grado ed in aperto contrasto con l'assunto difensivo , la costante giurisprudenza di questa Corte in forza alla quale in tema di spese relative all'azione civile, poichè l'art. 153 disp. att. cod. proc. pen. non commina alcuna sanzione di imputazione ex art. 660 cod.pen. va ribadito che, ritenuta la continuazione tra nullità o inammissibilità per l'inosservanza del dovere della parte civile di produrre l'apposita nota, la mancanza di questa, ove la domanda di rifusione sia stata tempestivamente proposta, non ne preclude la liquidazione in favore della stessa parte civile, sulla base della tariffa professionale vigente. (Sez. 6, n. 5680 del 03/12/2007 - dep. 05/02/2008, Garofalo, Rv. 238730;Sez. 5, Sentenza n. 39471 del 04/06/2013 Ud. (dep. 24/09/2013 ) Rv. 257199). 8. La sentenza dunque va annullata senza rinvio limitatamente alla pena sopra segnalati. Per il resto , vanno dichiarati inammissibili i ricorsi degli altri due imputati con conseguente condanna al pagamento delle spese del processo e ciascuno di una somma in favore della Cassa delle Ammende. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Spinella Antonino limitatamente alla pena pecuniaria che determina in euro 280; rigetta nel resto il ricorso. Dichiara inammissibili i ricorsi di Spinella Massimo e Vecchio Giuseppe che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 1000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 luglio 2014 Il Consigliere estensore IL Presidente pecuniaria inflitta in danno dello Spinella Antonino , rideterminata nei termini

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