Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36198 del 26/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36198 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CORDA MONICA N. IL 06/07/1977
avverso la sentenza n. 2078/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
27/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
Data Udienza: 26/05/2015
R.G. 42150/ 2014 Corda
Osserva
La ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, e deduce la
Il ricorso è inammissibile.
E’, infatti, sufficiente osservare che si tratta di una doglianza del tutto generica, e
priva di qualsivoglia elemento di collegamento con la vicenda concreta sottoposta
all’esame della Corte; in quanto tale, del tutto inidonea ad introdurre legittimamente il
ricorso davanti a questa Corte.
Premesso che, in tema di delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il
patrimonio, per il riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di
speciale tenuità può essere presa in esame la situazione economica della persona offesa se
il valore della cosa in sé, oggetto della condotta delittuosa, non sia esso stesso
sufficientemente indicativo della speciale tenuità o meno, rileva il Collegio che la
motivazione della Corte territoriale, peraltro doverosamente ancorata ai profili fattuali
della vicenda, appare esauriente e priva di evidenti vizi logici anche sul punto, in quanto
un danno di € 930,00 non può ritenersi di “speciale tenuità” anche per un grande
magazzino quale la Coin.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte
Cost.sent.186/2000), si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
process
e al versamento della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Rom,26. .2015
mancanza della motivazione in riferimento all’attenuante di cui all’art.62 n.4 c.p.