Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36197 del 26/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36197 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TABAKU KLEVIS N. IL 06/07/1988
avverso la sentenza n. 2986/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
22/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 26/05/2015

RG. 42137/2014 Tabaku
Considerato che:

Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della sentenza per
erronea applicazione dell’art.192 c.p.p., carenza ed illogicità della motivazione in ordine al giudizio di
responsabilità e al concorso nel reato di rapina dell’imputato (art.606 lett.b) e), c.p.p.).
Nel ricorso vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame, e la mancanza di specificità dei motivi va poi apprezzata non solo per la loro indeterminatezza, ma

fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere
nel vizio di aspecificità, conducente, ai sensi dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV
n.5191/2000 Rv.216473).
La sentenza impugnata va, poi, necessariamente integrata con quella, conforme nella ricostruzione dei
fatti, di primo grado; quando, infatti, le sentenze di primo e secondo grado concordano nell’analisi e nella
valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della
sentenza si salda con quella precedente (Cass.Sez.1, n.888612000, Sangiorgi).
Tanto premesso, rileva il Collegio che le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano viziate da
illogicità manifeste e sono infine esaustive, sia in punto responsabilità che in ordine al compendio probatorio a
suo carico ( l’imputato, accusato della rapina dal coimputato, è risultato in possesso di una somma quasi pari
all’incasso, composta dallo stesso numero di banconote da 50, 20 e 10 euro e dallo stesso numero di monete da
due euro; entrambi gli imputati sono stati poi riconosciuti in foto dalle parti offese).
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende,
di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost. sent.n.18612000), si
determina equitativannente in Euro 1000.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento d

somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
.5.2015

anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a

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