Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36196 del 26/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36196 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PALMA CLEMENTE N. IL 13/03/1964
avverso la sentenza n. 4708/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
19/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 26/05/2015

RG. 42126/2014 Palma

Considerato che:

Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della sentenza per
violazione all’art.157 c.p. e 129 c.p.p (art.606 lett.b)ed e), c.p.p.).

dall’altro, manifestamente infondato. Considerato che il reato di ricettazione, per l’imputato recidivo specifico
reiterato infraquinquennale, anche nell’ipotesi attenuata di cui al capoverso, si prescrive nel termine massimo di
anni tredici e mesi quattro, e che tale termine deve essere poi aumentato di due terzi per le interruzioni, appare
evidente che alla data della sentenza della Corte territoriale (19.3.14) non era ancora decorso il termine massimo
dal fatto (settembre 2005), né tra la commissione dei fatti e i decreti di citazione a giudizio, o tra la sentenza di
primo grado e quella d’appello, quali atti interruttivi del termine, risulta decorso il termine ordinario.
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende,
di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost. sent.n.18612000), si
determina equitativamente in Euro 1000.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende,
Ro

6.5.2015

Il ricorso è, da un lato, privo della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c) in relazione all’art. 591 c.p.p. e,

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