Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36195 del 26/05/2015


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 36195 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CERVADORO MIRELLA

5,CA/T.e/U

Pt

ORDI NZA

sul ricorso proposto da:
DE SANTIS TIZIANO N. IL 14/07/1976
avverso la sentenza n. 2922/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
20/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 26/05/2015

R.G. 42118/2014 De Santis

Considerato che:
De Santis Tiziano ricorre avverso la sentenza in epigrafe, e deduce
l’erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione
al giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art.640 c.p.

querela, ed in pari data la remissione è stata accettata dall’imputato.
Considerato che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del
ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato
che prevale su eventuali cause di inammissibilità, e va rilevata e dichiarata dal
giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto
(v.Cass.Sez. U, Sent n. 24246/2004 Rv. 227681), e che il reato in questione
(truffa) è procedibile a querela di parte, la sentenza va annullata senza rinvio,
perché il reato è estinto per remissione di querela. Nulla avendo diversamente
convenuto le parti nell’atto di remissione, le spese del procedimento sono a
carico del querelato come per legge ai sensi dell’art.340 c.p.p.

PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per
intervenuta remissione di querela. Spese del procedimento a carico del
querelato.
Rom

.5.2015

Con atto del 12.5.2015 la parte offesa Massimo Maria Elena ha rimesso la

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