Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36194 del 26/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36194 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IOVANOVIC LILIA N. IL 14/01/1974
avverso la sentenza n. 11644/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
20/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
Data Udienza: 26/05/2015
’sR.G. 42102/2014 lovanovic
Osserva
La ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, e deduce la irritualità dell’avviso al
difensore della data di trattazione del giudizio d’appello celebratosi nonostante la proclamata astensione dalle
udienze, la mancata concessione delle attenuanti generiche invocate nella massima estensione, e la
mancanza di motivazione in ordine alla aggravante delle più persone riunite.
Il ricorso è inammissibile.
difensori di fiducia della data fissata per il giudizio (nella specie, di appello), deve essere eccepita a opera
dell’altro difensore, o dal sostituto eventualmente nominato ai sensi dell’art. 97, comma quarto, cod. proc.
pen., nel termine di cui all’art. 182, comma secondo, dello stesso codice (v, da ultimo, Cass.Sez.VI, Sent. n.
13874/2013 Rv. 261529); nella fattispecie l’imputata, detenuta agli arresti dorniciliari, era difesa da due
difensori, e all’udienza del 20.2.2014 l’avv.Ciccarelli era sostituito dall’avv.Mara Locoro che nulla ha eccepito
circa eventuali irregolarità della notifica all’avv.Ciccarelli. Né la ricorrente ha indicato in ricorso in cosa consista
l’irritualità dedotta e neppure di avere i difensori manifestato la volontà di astenersi dalle udienze, essendosi
invero limitata a lamentare l’irritualità dell’avviso e la celebrazione dell’udienza nonostante la proclamata
astensione dalle udienze, ma non volontà (dell’avv.Ciccarelli o di altri difensori) di astenersi, volontà
ritualmente comunicata. E’, quindi, sufficiente osservare che si tratta di una doglianza del tutto generica, così
come pure le altre doglianze, prive di qualsivoglia elemento di collegamento con la vicenda concreta
sottoposta all’esame della Corte; e in quanto tali, del tutto inidonee ad introdurre legittimamente il ricorso
davanti a questa Corte. Viceversa, la motivazione della Corte territoriale, peraltro doverosamente ancorata ai
profili fattuali della vicenda, appare esauriente e priva di evidenti vizi logici, sia in riferimento al diniego delle
attenuanti generiche con giudizio di prevalenza in considerazione della gravità del fatto e dei precedenti
dell’imputata, sia in relazione all’aggravante delle più persone riunite, in quanto le persone introdottesi
nell’abitazione erano tre, e il fatto che due complici si siano dati alla fuga non è circostanza idonea ad elidere
la valenza dell’aggravante in questione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i
profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost.sent.186/2000), si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna kicorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Roma,
2015
La nullità di ordine generale a regime intermedio, derivante dall’omesso avviso ad uno dei due