Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36193 del 26/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36193 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GIORGIO ANDREA N. IL 20/12/1959
avverso la sentenza n. 3861/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
06/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
Data Udienza: 26/05/2015
RG. 42092/2014 Giorgio
Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della sentenza per
erronea applicazione dell’art.707 c.p. e violazione dell’art.157 c.p. e 129 c.p.p (art.606 lett.b)ed e), c.p.p.).
c.p.p. e la mancanza di specificità dei motivi va apprezzata non solo per la loro indeterminatezza, ma anche per
la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate (ben nove condanne — tra le altre — per reati contro il
patrimonio) della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo
ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente
nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV n.5191/2000 Rv.216473).
Il secondo motivo è manifestamente infondato. Considerato che il reato di cui all’art.707 c.p., si prescrive
nel termine massimo di anni cinque, alla data della sentenza della Corte territoriale (6.3.14) non era ancora
decorso il termine massimo dal fatto (2.10.2009), né tra la commissione dei fatti e i decreti di citazione a giudizio,
o tra la sentenza di primo grado e quella d’appello, quali atti interruttivi del termine, risulta decorso il termine
ordinario. L’inammissibilità del ricorso per Cassazione preclude, poi, la declaratoria d’estinzione del reato per
prescrizione maturata successivamente alla decisione impugnata (cfr.Cass.Sez.III, sent.n.42839/2009
Rv.244999).
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’ad. 616 c.p.p., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende,
di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost. sent.n.186/2000), si
determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di E o 1010 alla Cassa delle ammende.
Il primo motivo di ricorso è privo della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c) in relazione all’art. 591