Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36191 del 26/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36191 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ROMANO NUNZIATINA N. IL 09/02/1983
BEVILACQUA LEONARDO N. IL 17/10/1977
avverso la sentenza n. 8938/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
17/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
Data Udienza: 26/05/2015
R.G. 42056/2014 Romano – Bevilacqua
Osserva
I ricorrenti con diversi ricorsi del tutto analoghi chiedono l’annullamento della
alla dosimetria della pena e all’applicazione della sola pena pecuniaria prevista
dall’art.635 co.1 c.p.
I ricorsi sono inammissibili.
E’, infatti, sufficiente osservare che si tratta di una doglianza del tutto generica, e
priva di qualsivoglia elemento di collegamento con la vicenda concreta sottoposta
all’esame della Corte; in quanto tale, del tutto inidonea ad introdurre legittimamente il
ricorso davanti a questa Corte.
Viceversa, la motivazione della Corte territoriale, peraltro doverosamente ancorata
ai profili fattuali della vicenda, appare esauriente e priva di evidenti vizi logici anche in
relazione al diniego della sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria, non
trattandosi di un fatto occasionale e non meritando le condotte in questione un
trattamento particolarmente benevolo.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte
Cost.sent.186/ 2000), si determina equitativamente in Euro 1000 ciascuno.
PQM
dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di Euro 1000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Ro .2015
sentenza in epigrafe, e deducono la manifesta illogicità della motivazione in riferimento