Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36190 del 26/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36190 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SPALLINO PASQUALINO N. IL 05/02/1976
avverso la sentenza n. 9250/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
21/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 26/05/2015

RG. 42055/2014 Spellino
Considerato che:

Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della sentenza per
erronea applicazione dell’art.192 c.p.p., carenza ed illogicità della motivazione in ordine al giudizio di
responsabilità e al concorso nel reato dell’imputato (art.606 lett.b) e), c.p.p.).
Nel ricorso vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame, e la mancanza di specificità dei motivi va poi apprezzata non solo per la loro indeterminatezza, ma

fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere
nel vizio di aspecificità, conducente, ai sensi dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV
n.519112000 Rv.216473).
La sentenza impugnata va, poi, necessariamente integrata con quella, conforme nella ricostruzione dei
fatti, di primo grado; quando, infatti, le sentenze di primo e secondo grado concordano nell’analisi e nella
valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della
sentenza si salda con quella precedente (Cass.Sez.1, n.888612000, Sangiorgi).
Tanto premesso, rileva il Collegio che le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano viziate da
illogicità manifeste e sono infine esaustive, sia in punto responsabilità che in ordine alla credibilità della parte
offesa per la logicità e completezza delle dichiarazioni rese.
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende,
di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost. sent.n.18612000), si
determina equitativamente in Euro 1000.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento de somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Ro a, 2L.5.2015

anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a

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