Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3619 del 28/11/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 3619 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FAZARI GIUSEPPE N. IL 21/06/1975

h “N
avverso la sentenza n. 617/2011 TRIASEZ.DIST. di CINQUEFRONDI,
del 06/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 28/11/2014

1) Con sentenza del 6.3.2013 il Tribunale di Palmi, sez. dist.di Cinquefrondi, in
composizione monocratica, condannava Fazari Giuseppe, previo riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche, alla pena di euro 3.000,00 di ammenda per il reato
di cui agli artt.80 comma 1, 83, 87 comma 1 letta) DPR 81/2008.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l’imputato, chiedendo di essere
mandato assolto dai reati ascritti, o, in subordine, la riduzione della pena inflitta.
Essendo la sentenza inappellabile (art.593 co.3. c.p.p.), con ordinanza in data
4.2.2014, la Corte di Appello di Reggio Calabria trasmetteva gli atti ex art.568 co.5
c.p.p. a questa Corte.
2) Il ricorso è generico e manifestamente infondato.
2.1) Il Tribunale, con motivazione pertinente ed immune da vizi, ha ritenuto, sulla
base delle risultanze processuali (in particolare testimonianza Quattrone), che
sussistessero tutte le violazione della normativa di cui al DPR 81/08 contestate.
L’impugnazione “risente” palesemente del fatto che si intendeva proporre appello,
richiedendosi una rivalutazione delle risultanze processuali.
Il controllo demandato alla Corte di legittimità va, pere, esercitato sulla coordinazione
delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo
del provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa
ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo
convincimento o di verificare se i risultati dell’interpretazione delle prove siano
effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del
processo.
2.2) Ancor più generico è il motivo relativo al trattamento sanzionatorio, avendo il
Tribunale concesso le circostanze attenuanti generiche (nonostante i precedenti
penali) e determinato la pena con riferimento al fatto ed alla personalità dell’imputato.
2.3) Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende della somma che pare congruo determinare in euro
1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 28.11.2014

OSSERVA

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA