Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36186 del 26/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36186 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COPPOLA ALFREDO N. IL 31/12/1967
avverso la sentenza n. 3876/2006 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 16/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO-
Data Udienza: 26/05/2015
R.G. 41785/2014 vi è riunito 37477/2014 Coppola
Osserva
Il ricorrente, detenuto per altra causa e rinunciante a comparire nel giudizio d’appello,
chiede l’annullamento della sentenza in epigraf e, non comprendendo le ragioni del procedimento
e della condanna, e ritenendo il reato estinto per prescrizione.
E’, infatti, sufficiente osservare che si tratta di doglianze del tutto generiche, e prive di
qualsivoglia elemento di collegamento con la vicenda concreta sottoposta all’esame della Corte; in
quanto tali, del tutto inidonee ad introdurre legittimamente il ricorso davanti a questa Corte.
Viceversa, la motivazione della Corte territoriale, peraltro doverosamente ancorata ai
profili fattuali della vicenda, appare esauriente e priva di evidenti vizi logici.
Considerato poi che il giudizio pendeva in grado d’appello all’atto della entrata in vigore
della legge 251/2005, essendo stata emessa la sentenza di primo grado il 28.6.2005, e che deve
trovare applicazione la previgente disciplina dell’istituto della prescrizione, il reato si prescrive nel
termine massimo di anni quindici. Alla data della sentenza della Corte territoriale ( 16.5.2014) non
era ancora decorso il termine massimo di anni quindici, né tra la commissione dei fatti (14.8.2001) e
i decreti di citazione a giudizio, o tra la sentenza di primo grado e quella d’appello, quali atti
interruttivi del termine, risulta decorso il termine ordinario di anni dieci. L’inammissibilità del
ricorso per Cassazione preclude, poi, la declaratoria d’estinzione del reato per prescrizione
maturata successivamente alla decisione impugnata (cfr.Cass.Sez.III, sent.n.42839/ 2009
Rv.244999).
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma
che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost.sent.186/2000), si determina
equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versam to della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Rom
015
Il ricorso è inammissibile.