Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36185 del 26/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36185 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARBONI ANGELO N. IL 08/09/1969
avverso la sentenza n. 6166/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 16/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 26/05/2015

RG.41779 /2014
Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della sentenza per violazione
degli artt.157 c.p. e 129 c.p.p., nonché vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità e sull’elemento psicologico del
reato di ricettazione (art.606 lett.b)ed e), c.p.p.).
Il ricorso è, da un lato, privo della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c) in relazione all’art. 591 c.p.p. e, dall’altro,
manifestamente infondato. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Considerato che il reato di ricettazione si

sensi dell’art.99 co.4 c.p.(anni 13 e mesi 4), e che tale termine va aumentato di ulteriori due terzi per le interruzioni ai sensi
dell’art.161 c.p.p., appare evidente che alla data della sentenza della Corte territoriale (16.5.2014) non era ancora decorso il
termine massimo dal fatto (25.4.2003), né tra la commissione dei fatti e i decreti di citazione a giudizio, o tra la sentenza di
primo grado e quella d’appello, quali atti interruttivi del termine, risulta decorso il termine ordinario di cui sopra.
La sentenza impugnata va, poi, necessariamente integrata con quella, conforme nella ricostruzione dei fatti, di
primo grado; quando, infatti, le sentenze di primo e secondo grado concordano nell’analisi e nella valutazione degli elementi
di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza si salda con quella
precedente (Cass.Sez.1, n.8886/2000, Sangiorgi). Tanto premesso, rileva il Collegio che le motivazioni svolte dal giudice
d’appello non risultano viziate da illogicità manifeste e sono infine esaustive, sia in punto responsabilità che in ordine alla
sussistenza del reato (l’imputato era alla guida dell’autovettura con il quadro di accensione manomesso, e non ha dato
alcuna giustificazione circa la provenienza della autovettura medesima).
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost. sent.n.186/2000), si determina equitativamente
in Euro 1000.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
O in favore della Cassa delle ammende.
.2015

prescrive, per i recidivi specifici e reiterati, anche nell’ipotesi attenuata, nel termine di anni otto aumentati di due terzi ai

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