Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36184 del 26/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36184 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ASSANDRI JULIANO N. IL 27/04/1984
avverso la sentenza n. 1680/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 10/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
Data Udienza: 26/05/2015
R.G. 41725/2014 Assandri
Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo in modo
del tutto generico la carenza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche
e al giudizio di bilanciamento ex art.69 c.p. Nelle more è pervenuta tramite l’Ufficio
ricorso.
Va dichiarata, pertanto l’inammissibilità del ricorso cui consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché
al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i
profili di colpa emergenti dal ricorso(v.Corte Cost. sent.n.186/ 2000), si determina
equitativamente in Euro 500.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di Euro 500 alla Cassa delle ammende.
Il Prrm‘.._
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Matricola della casa Circondariale di Parma la rinuncia in data 15.11.2014 dell’imputato al