Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36180 del 26/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36180 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE STEFANI GIANFRANCO N. IL 14/03/1969
avverso la sentenza n. 1088/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
11/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 26/05/2015

R.G. 41574/ 2014 De Stefani

Osserva

Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, e deduce la manifesta

continuato di ricettazione e alla dosimetria della pena e al diniego delle attenuanti
generiche con giudizio di prevalenza.
Il ricorso è inammissibile.
E’, infatti, sufficiente osservare che si tratta di una doglianza del tutto generica, e
priva di qualsivoglia elemento di collegamento con la vicenda concreta sottoposta
all’esame della Corte; in quanto tale, del tutto inidonea ad introdurre legittimamente il
ricorso davanti a questa Corte.
Viceversa, la motivazione della Corte territoriale, peraltro doverosamente ancorata
ai profili fattuali della vicenda, appare esauriente e priva di evidenti vizi logici, sia in
ordine alla sussistenza dei reati di ricettazione e all’impossibilità di derubricarli in furti in
considerazione della genericità delle dichiarazioni confessorie dell’imputato, che in
relazione alla dosimetria della pena, pena ridotta in appello per la concessione delle
generiche equivalenti e non prevalenti sulla recidiva in considerazione delle svariate e
ripetute condanne e quindi della pericolosità dell’imputato.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte
Cost.sent.186/ 2000), si determina equitativamente in Euro 1000.

PQM

inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
li e al versamento della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.
5.2015

illogicità della motivazione in riferimento al giudizio di responsabilità per il reato

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