Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3618 del 28/11/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3618 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LOMBARDI DOMENICO N. IL 24/08/1964
avverso la sentenza n. 1975/2013 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 27/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Data Udienza: 28/11/2014
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato ROM
mera di consiglio del 28/11/2014
Ritenuto:
che la Corte di appello di L’Aquila con sentenza del ni/I/2014 ha confermato la sentenza
29/4/2010 del Tribunale di Chieti, che aveva affermato la responsabilità penale di LOMBARDI
Domenico in ordine al delitto di cui all’art. 10-ter d.lgs. 74/2000 (in Chieti, 27\12\2006);
— che l’interessato, nel proposto ricorso per cassazione, ha omesso di indicare specificamente le
ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono le censure in relazione ai singoli capi o
punti della decisione impugnata, pur congruamente e logicamente motivata [il ricorrente lamenta,
con assoluta indeterminatezza, la inesistenza di un apparato logico e argomentativo della
decisione];
— che la motivazione della sentenza impugnata, comunque, appare esauriente e corrispondente
alle premesse fattuali acquisite in atti, in quanto essa esamina tutti gli elementi decisivi a
disposizione e fornisce risposte coerenti alle obiezioni della difesa;
— che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, poiché generico e manifestamente
infondato e, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi
escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., 7-13 giugno 2000, n. 186) —
segue l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento, in favore della Cassa delle
ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00.