Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3618 del 26/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3618 Anno 2014
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI PALERMO
nei confronti di:
DI PISA CATERINA N. IL 12/11/1937
avverso l’ordinanza n. 136/2013 TRIB. LIBERTA’ di PALERMO, del
03/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ai„

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Udit i difensor Avv.;

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Data Udienza: 26/11/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo avverso
l’ordinanza del Tribunale del riesame che, in data 3 maggio 2013, in accoglimento dell’istanza
di riesame proposta nell’interesse di Di Pisa Caterina avverso il decreto di sequestro preventivo
per equivalente emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Termini
Imerese, annullava il provvedimento disponendo la restituzione dei beni alla Di Pisa.

manifesta illogicità della impugnazione risultante dal testo delle impugnata ordinanza e
determinante un iter argomentativo privo dei requisiti minimi di coerenza completezza e
ragionevolezza. Contesta il percorso motivazionale del Tribunale del riesame sostenendo la
sussistenza del fumus.
Il ricorso è inammissibile.
In tema di riesame delle misura cautelari reali, nella nozione di “violazione di legge” per cui
soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325 c.p.p., comma 1,
rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente
apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali; ne consegue che
non possono essere dedotti con il predetto mezzo di impugnazione vizi della motivazione,
atteso che nel predetto concetto di “violazione di legge”, come indicato nell’art. 111 Cost. e
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), non rientrano anche la mancanza e la manifesta
illogicità della motivazione, che sono invece separatamente previsti come motivo di ricorso
(peraltro non applicabile al ricorso ex art. 325 c.p.p.) dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e),
(Cass. SS.UU., 28.1.2004 n. 5876).
Il sindacato demandato alla Corte di Cassazione in subiecta materia ha pertanto un orizzonte
circoscritto, dovendo essere limitato, per espresso disposto normativo, alla assoluta mancanza
di motivazione ovvero alla presenza di motivazione meramente apparente. E la giurisprudenza
di questa Corte ha avuto modo altresì di evidenziare (Cass. sez. 2^, 22.5.1997 n. 3513), con
riferimento alla problematica del riesame delle misure cautelari, che il legislatore ha in tal
modo inteso sanzionare l’elusione da parte del giudice del riesame del suo compito istituzionale
di controllo “in concreto” del provvedimento impugnato, riconducibile alla prescrizione
dell’obbligo di motivazione di cui all’art. 125 c.p.p., comma 3, sanzionato a pena di nullità, e
dunque deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c).
Nel caso di specie il ricorrente contesta il percorso argomentativo dei giudici di merito
deducendo un “evidente vizio della motivazione”, sostenendo che il tribunale del riesame ha
sposato pedissequamente le tesi difensive improntate essenzialmente sulla produzione di
certificazione medica anche recente, senza tenere conto che il dato strumentale a livello
diagnostico è di certo minoritario rispetto agli stimoli accertati e riferiti dai pazienti . Contesta
le argomentazioni addotte dai giudici di merito in ordine ai dati istruttori allegati dall’Accusa

Deduce il ricorrente che l’ordinanza impugnata è incorsa in violazione di legge per mancanza e

In sintesi il ricorrente deduce un vizio della motivazione non azionabile con riguardo al
provvedimento in esame
Il ricorso è pertanto inammissibile
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso
Così deliberato in Roma il 26.11.2013

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