Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36177 del 26/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36177 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SALEMI SALVATORE N. IL 23/07/1991
CHAVES MARCIA CRISTINA N. IL 13/12/1983
avverso la sentenza n. 302/2014 CORTE APPELLO di CATANIA, del
14/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 26/05/2015

RG. 41278/2014 Salenni – Chavez

Considerato che:
I ricorrenti chiedono l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della sentenza in
relazione al giudizio di responsabilità, alla dosimetria della pena e al diniego delle attenuanti generiche e quelle di
cui agli artt. 62 n.6 e n.4 c.p. (art.606 lett.b) e), c.p.p.)..

i motivi pertanto vanno considerati non specifici, non solo per la loro indeterminatezza, ma anche per la
mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di
aspecificità, conducente, ai sensi dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV n.5191/2000
Rv.216473).
Le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano viziate da illogicità manifeste e sono infine
esaustive, sia in punto responsabilità che in ordine alla sussistenza del reato e al diniego delle attenuanti
generiche, e della attenuante di cui all’art. 62 n.6 c.p. (danno risarcito tempestivamente ma in misura non
integrale dal solo Salemi, irrilevanza della confessione essendo stati entrambi arrestati in flagranza, gravi
modalità del fatto e precedenti). L’attenuante di cui all’art.62 n.4 c.p. non è stata oggetto di lagnanza in sede
d’appello e pertanto il motivo del tutto generico è inammissibile in questa sede, in quanto motivo nuovo.
I ricorsi vanno dichiarati quindi inammissibili. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost. sent.n.186/2000),
si determina equitativamente in Euro 1000 ciascuno.

PQM

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al
versamento d

omma di Euro 1000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

a, 26.5.2015

Nei ricorsi vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame;

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