Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36175 del 26/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36175 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BEVILACQUA ENZO N. IL 12/07/1982
MORELLO COSIMO N. IL 27/11/1986
MORELLO ROSANNA N. IL 23/11/1982
avverso la sentenza n. 195/2011 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 19/11/20t3
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO .
Data Udienza: 26/05/2015
R.G. 40972/2014 Morello – Bevilacqua
Osserva
I ricorrenti con diversi ricorsi del tutto analoghi chiedono l’annullamento della
alla dosimetria della pena.
I ricorsi sono inammissibili.
E’, infatti, sufficiente osservare che si tratta di una doglianza del tutto generica, e
priva di qualsivoglia elemento di collegamento con la vicenda concreta sottoposta
all’esame della Corte; in quanto tale, del tutto inidonea ad introdurre legittimamente il
ricorso davanti a questa Corte.
Viceversa, la motivazione della Corte territoriale, peraltro doverosamente ancorata
ai profili fattuali della vicenda, appare esauriente e priva di evidenti vizi logici anche in
riferimento al diniego delle attenuanti in considerazione dei precedenti e della gravità e
violenza della condotta realizzata.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso j.Corte
Cost.sent.186/2000), si determina equitativamente in Euro 1000. 0LA ,GukA. ,. –
PQM
dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
proce suali e al versamento della somma di Euro 1000 valla Cassa delle ammende.
26.5.2015
sentenza in epigrafe, e deducono la manifesta illogicità della motivazione in riferimento