Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36174 del 26/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36174 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
STASSI GIORGIO N. IL 30/11/1959
CRIVELLO CATERINA N. IL 26/09/1962
avverso la sentenza n. 2699/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 19/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO .

Data Udienza: 26/05/2015

R.G. 40960/ 2014 Stassi – Crivello

Osserva

I ricorrenti con diversi ricorsi del tutto analoghi chiedono l’annullamento della

giudizio di responsabilità, al diniego delle attenuanti generiche e alla sospensione della
pena.
I ricorsi sono inammissibili.
E’, infatti, sufficiente osservare che si tratta di una doglianza del tutto generica, e
priva di qualsivoglia elemento di collegamento con la vicenda concreta sottoposta
all’esame della Corte; in quanto tale, del tutto inidonea ad introdurre legittimamente il
ricorso davanti a questa Corte.
Viceversa, la motivazione della Corte territoriale, peraltro doverosamente ancorata
ai profili fattuali della vicenda, appare esauriente e priva di evidenti vizi logici anche in
riferimento al diniego delle attenuanti e della sospensione in considerazione dei
precedenti e dell’entità della pena superiore per entrambi al limite consentito per la
concessione del beneficio.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ric
so (v.Corte
2,r
(

Cost.sent.186/2000), si determina equitativamente in Euro 1000. c- 0-m-‘‘ , ”

PQM

dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
O
c.•
proce ali e al versamento della somma di Euro 1000 valla Cassa delle ammende.
Re

, 6.5.2015

sentenza in epigrafe, e deducono la manifesta illogicità della motivazione in riferimento al

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