Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36173 del 26/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36173 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAMPANA RICCARDO N. IL 05/03/1971
avverso la sentenza n. 1862/2006 CORTE APPELLO di BARI, del
29/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO .

Data Udienza: 26/05/2015

k.G. 40935/2014 Campana

Osserva

Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, e deduce la mancanza

Il ricorso è inammissibile.
E’, infatti, sufficiente osservare che si tratta di una doglianza del tutto generica, e
priva di qualsivoglia elemento di collegamento con la vicenda concreta sottoposta
all’esame della Corte; in quanto tale, del tutto inidonea ad introdurre legittimamente il
ricorso davanti a questa Corte.
Viceversa, la motivazione della Corte territoriale, peraltro doverosamente ancorata
ai profili fattuali della vicenda, appare esauriente e priva di evidenti vizi logici.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte
Cost.sent.186/ 2000), si determina equitativamente in Euro 1000.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
li e al versamento della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.

della motivazione in riferimento all’art.129 c.p.p.

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