Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36172 del 31/05/2017

Penale Sent. Sez. 2 Num. 36172 Anno 2017
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A.

avverso l’ordinanza del 31/01/2017 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO PRESTIPINO;
lette/sentite le conclusioni del PG

Data Udienza: 31/05/2017

Ritenuto in fatto
1.Con ordinanza del 31 gennaio 2017, il Tribunale della Libertà di Roma rigettava la
richiesta di riesame proposta da A.A. conto il decreto di sequestro
probatorio emesso dal locale ufficio di Procura il 15 dicembre 2016 nell’ambito del
procedimento penale nato dalla denuncia di fatti di usura e tentata estorsione
presentata da C.C. nei confronti di T.T. e D.D..
2.Nelle indagini era stato coinvolto anche il A.A., in quanto tra l’altro trovato in

indicata dalla vittima come una di quelle attraverso le quali aveva avuto contatti
con gli usurai.
3.Ha proposto ricorso il difensore del A.A., deducendo il vizio di violazione di legge
del provvedimento impugnato, ai sensi degli artt. 325 c od. proc. Pen., 606 lett b) e
125 comma 3 cod. proc. Pen., in ordine alla omessa motivazione sul fumus
commissi delicti del reato di usura, non avendo il Tribunale nemmeno quantificato i
pretesi interessi usurari.
3.1.Lo stesso Tribunale della Libertà, ricorda la difesa, proprio sul presupposto della
mancata quantificazione degli interessi, aveva in precedenza annullato il decreto di
sequestro preventivo per equivalente emesso dal gip 1’11 gennaio 2017.
3.2. Palesemente illegittimo sarebbe inoltre il sequestro di una valigetta contenente
una pistola a salve, non legata da alcun rapporto di pertinenzialità con i reati
ipotizzati dall’accusa.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
1.Nessuna interferenza può essere rilevata tra l’esito del procedimento di riesame
relativo al decreto di sequestro preventivo per equivalente dell’Il gennaio 2017 e la
decisione impugnata, attinente alla richiesta di riesame del precedente decreto di
sequestro probatorio del 15 dicembre 2016.
1.1. In tema di sequestro probatorio, infatti, l’onere di motivazione del giudice si
atteggia in modo molto meno incisivo, rispetto agli altri modelli cautelari,
costituendo il primo uno strumento di cautela che concorre sovente a definire esso
stesso i termini concreti della notitia criminis, oltre a salvaguardare l’esigenza di
assicurazione delle prove anche nelle fasi “embrionali” del procedimento penale
(Nel senso che in tema di sequestro probatorio, l’onere di motivazione in ordine al
reato da accertare, debba essere modulato in ragione della progressione
processuale, cosicché nella fase iniziale delle indagini è legittimo il decreto di

possesso di numerosi titoli e identificato per mezzo della disponibilità di un’utenza

convalida apposto in calce al verbale della polizia giudiziaria che si limiti ad indicare
gli articoli di legge per cui si intende procedere, richiamandone “per relationem” il
contenuto, sempre che i fatti per cui si procede risultino compiutamente decritti nel
verbale di sequestro, cfr. Cass. sez. 2, Sentenza n. 2787 del 03/12/2015 Cc. Rv.
265776; N. 41360 del 2015 Rv. 265273).
2.Sotto questo profilo, il richiamo alle dichiarazioni del denunciante e
all’inserimento del ricorrente quanto meno in circuiti di prestiti di denaro certo non

giustificare le valutazioni del Tribunale, sicuramente con riferimento alla
documentazione, ai titoli, e ad ogni altro materiale idoneo a meglio definire i
contorni della vicenda processuale.
3.Quanto alla pistola a salve, dalle premesse dell’ordinanza impugnata risulta che
essa fu sequestrata nei confronti del D.D., mentre il ricorrente non ha fornito
diverse e concrete indicazioni riguardo alla titolarità dell’arma, o su qualunque altro
possibile titolo della sua legittimazione ad impugnare anche in parte qua il
provvedimento cautelare.
Alla stregua delle precedenti considerazioni il ricorso deve essere pertanto rigettato,
con le conseguenti statuizioni sulle spese ai sensi dell’art. 616 cod. proc. Pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sopese processuali.
Così dec? in Roma, nella camera di consiglio, il 31 /05/2017
5l
Il c nsigliere
relatore
Il7fl

autorizzati, formulato nel provvedimento impugnato, è più che sufficiente a

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