Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36172 del 26/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36172 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PAPPALETTERA ROCCO N. IL 15/03/1967
avverso la sentenza n. 1299/2014 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
19/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 26/05/2015

RG. 40913/2014 Pappalettera

Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, e deduce l’erronea applicazione degli artt.133 c.p.,
62 bis c.p. e carenza motivazione in relazione alla determinazione della pena, e al diniego delle attenuanti richieste.
Il ricorso è fondato su motivi che ripropongono in modo generico le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate

censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente, ai sensi dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità
(Cass.Sez.IV n.5191/2000 Rv.216473).
Premesso che le attenuanti generiche non vanno intese come oggetto di una benevola concessione da parte del
giudice, ne’ l’applicazione di esse costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, ma la loro concessione deve
avvenire come riconoscimento della esistenza di elementi di segno positivo, suscettibili di positivo apprezzamento;, rileva il
Collegio che, con motivazione congrua ed esente da evidenti vizi logici, la Corte territoriale ha illustrato le ragioni per le
quali, sulla scorta delle risultanze processuali, ha ritenuto congrua la pena irrogata dal primo giudice, e negato le attenuanti
generiche in ragione dell’assenza di elementi positivi valorizzabili, dei precedenti dell’imputato e dell’odiosità della condotta
posta in essere (sottrazione di un portafogli a persona ricoverata in struttura ospedaliera e successivi prelievi con la tessera
bancomat sottratta).
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
Euro 1000 in fa ore della Cassa delle ammende.
R a, 6.5.2015

dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici, non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice

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