Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36170 del 26/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36170 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LANCIONI PIETRO N. IL 29/06/1969
TRAVERSO RAFFAEliA N. IL 27/05/1972
LANCIONI CARLO N. IL 16/05/1971
LANCIONI ANGELO N. IL 17/04/1942
avverso la sentenza n. 2068/2013 GIP TRIBUNALE di GENOVA, del
26/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 26/05/2015

R.G. 39396/2014 Lancioni – Traverso

Considerato che:
I ricorrenti chiedono l’annullamento della sentenza in epigrafe, e deducono la violazione dell’art.129
c.p.p. e vizio di motivazione sul punto (art.606 lett.b) ed e) c.p.p.)
Rileva il Collegio che il/i ricorso/i è/sono, da un lato, privo/i della specificità prescritta dall’art. 581, lett,
c) in relazione all’ad. 591 c.p.p. e, dall’altro, manifestamente infondato/i, in quanto la sentenza del giudice di
merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento

motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di
non punibilità ex ad. 129 cod. proc. pen. (Cass. Sez.1, Sent.n. 4688 /2007 Rv. 236622).
In tema di patteggiamento, una volta che l’accordo tra le parti sia stato ratificato dal giudice con la
sentenza di applicazione della pena, non è poi consentito, fuori dai casi di palese incongruenza, censurare il
provvedimento in punto di qualificazione giuridica del fatto e di ricorrenza delle circostanze, neppure sotto il
profilo della mancanza di motivazione, ricorrendo in proposito un dovere di specifica argomentazione solo per
il caso che l’accordo abbia presupposto una modifica dell’imputazione originaria (Cass.Sez.VI, sentenza n.
32004/2003 Rv. 228405), e “l’obbligo di motivazione in ordine all’entità della pena è ritenuto assolto da parte
del giudice quando egli dia atto di avere positivamente effettuato la valutazione della correttezza della
qualificazione giuridica del fatto, dell’applicazione e comparazione delle circostanze prospettate dalle parti e
della congruità della pena” (Cass. Sez. V, Sent. n. 489/2000 Rv. 215489),
Risultando dal testo della gravata sentenza che il giudice ha verificato l’ insussistenza di elementi che
importino decisioni ex ad. 129 c.p,p. ed effettuato, con esito positivo per la ratifica del patto, l’indagine in
ordine alla determinazione della pena, l’obbligo di motivazione è stato assolto.
I ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili.
Ne consegue, per il disposto dell’ad. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i
profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost.sent.n.186/2000), si determina equitativamente in Euro
1500 ciascuno.

PQM

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento
dell

ma di Euro 1500 ciascuno alla Cassa delle ammende.
.5.2015

previste dall’ad. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di

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