Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3617 del 28/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3617 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAMADOU DIALLO N. IL 02/07/1978
avverso la sentenza n. 2855/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
11/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 28/11/2014

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Roma ha
confermato il decisum di prime cure con il quale Diallo Mamadou era
stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 171 ter co. 1 lettc), L.
633/41, per avere detenuto per la vendita CD e DVD illecitamente

-che la difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo la insussistenza del reato in dipendenza dei principi affermati,
in materia di diritto d’autore, dalla giurisprudenza comunitaria; in ogni
caso il giudice di merito ha errato nel non applicare la scriminante di cui
all’art. 5 cod.pen.;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in relazione alla ritenuta
concretizzazione del reato in contestazione e alla ascrivibilità di esso in
capo al prevenuto;
-che i motivi di annullamento, formulati in impugnazione sono del tutto
destituiti di fondamento: infatti, come a giusta ragione rilevato dalla
Corte distrettuale, la sentenza resa dalla Corte di Giustizia Europea
1’8/11/2007, nel procedimento C-20/05 Schwibbert, richiamata in ricorso,
non incide sul diritto d’autore in quanto tale e non produce effetti nei
confronti delle violazioni sostanziali del diritto medesimo, come quelle
sanzionate dall’art. 171 ter co. 1 lett. c) e dall’art. 171 ter co. 2, L. 633/41
(ex multis Cass. 24/6/2008, n. 34555 ); di poi, nella specie, non può
ravvisarsi l’ipotesi di errore scusabile in quanto l’antigiuridicità della
condotta è chiaramente percepibile dall’agente sia nel momento in cui
riceve i supporti magnetici non dai produttori originali ma da terze
persone, confezionati con copertine fotocopiate anziché stampate, sia nel
momento in cui li rivende con modalità di fortuna ad un prezzo inferiore a
quello di mercato;

f

riprodotti, e condannato alla pena ritenuta di giustizia;

-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle

Così deciso in Roma il 28/11/2014.

Ammende della somma di euro 1.000,00.

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