Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3617 del 26/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3617 Anno 2014
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LIN DEQING N. IL 13/01/1976
avverso l’ordinanza n. 2984/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
18/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
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lette/seatite le conclusioni del PG Dott. r;
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Udit i difensor Avv.;

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Data Udienza: 26/11/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorre per Cassazione, a mezzo del suo difensore Lin Deqing, avverso l’ordinanza emessa in
data 18 dicembre 2012 dalla corte d’appello di Napoli con la quale veniva dichiarato
inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza resa in data 19 marzo 2012 dal tribunale
di Napoli per tardività dell’impugnazione.
Deduce il ricorrente violazione dell’articolo 143 codice di procedura penale per mancata

traduzione degli atti destinati per la notifica. Rileva che se è vero che nel verbale di
identificazione vi è scritto che il ricorrente comprende la lingua italiana è pur vero che lo
stesso non era in grado di leggere e comprendere gli atti scritti .
Il ricorso è manifestamente infondato . Deve essere ribadito il principio affermato dalla
giurisprudenza di questa Corte che “la sentenza non rientra tra gli atti rispetto ai quali grava
sull’autorità giudiziaria l’obbligo di traduzione nei confronti dello straniero che non comprenda
la lingua italiana” (massime conformi in tal senso: N. 417 del 1997 Rv. 207207, N. 677 del
1997 Rv. 207802, N. 1132 del 1997 Rv. 207425, N. 8403 del 1997 Rv. 208851, N. 8722 del
2000 Rv. 220747, N. 12394 del 2000 Rv. 217915, N. 27018 del 2001 Rv. 219793, N. 27018
del 2001 Rv. 219794, N. 15745 del 2002 Rv. 221300, N. 48743 del 2004 Rv. 230142, N.
48743 del 2004 Rv. 230142, N. 19136 del 2006 Rv. 234301, N. 5572 del 2008 Rv. 239495, N.
28595 del 2008 Rv. 240813, N. 34830 del 2008 Rv. 241106; N. 24514 del 2010 Rv. 247760;
N. 46897 del 2011 Rv. 251459; N. 26239 del 2013 Rv. 255694). Deve pertanto escludersi che
la mancata traduzione della sentenza in lingua straniera conosciuta al condannato, comporti la
non esecutività della stessa ovvero una sospensione del termine per impugnare. Nel caso in
esame risulta dagli atti di indagine che l’imputato aveva dichiarato di comprendere la lingua
italiana.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma il 26.11.2013
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

Il Presidente
Giu

A UCCI

contraddittoria manifesta illogicità della motivazione con particolare riferimento alla omessa

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