Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36169 del 26/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36169 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GRISPO MASSIMO N. IL 28/01/1971
avverso la sentenza n. 1656/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 10/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 26/05/2015

R.G. 39334/2014 Grispo

Osserva

Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, e deduce l’erronea
applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione in riferimento al

Il ricorso è inammissibile.
E’, infatti, sufficiente osservare che si tratta di una doglianza del tutto generica, e
priva di qualsivoglia elemento di collegamento con la vicenda concreta sottoposta
all’esame della Corte; in quanto tale, del tutto inidonea ad introdurre legittimamente il
ricorso davanti a questa Corte.
Viceversa, la motivazione della Corte territoriale, peraltro doverosamente ancorata
ai profili fattuali della vicenda, appare esauriente e priva di evidenti vizi logici, avendo la
Corte evidenziato la sicura utilizzazione del telefono oggetto di furto da parte
dell’imputato, e la mancanza di giustificazione alcuna della provenienza del telefono in
questione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte
Cost.sent.186/2000), si determina equitativamente in Euro 1000.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
process li e al versamento della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Ro

5.2015

giudizio di responsabilità in riferimento al reato di ricettazione.

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