Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36168 del 26/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36168 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’ARPA UMBERTO N. IL 12/02/1967
avverso la sentenza n. 2419/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 12/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 26/05/2015

RG.39322/2014 D’Arpa

Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della sentenza per erronea
applicazione degli artt.192 c.p.p. e 648 c.p., carenza ed illogicità della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità,
all’attendibilità del teste Andreozzi e alla sussistenza del reato presupposto (art.606 lett.b) e), c.p.p.). Con memoria
pervenuta in data 16.4.2015, il difensore del ricorrente chiede la trattazione in pubblica udienza e insiste nell’accoglimento
dei motivi di ricorso, illustrando le ragioni dell’inattendibilità dell’Andreozzi.

vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. Le valutazioni di merito sono
insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali
e l’argomentare scevro da vizi logici (Cass. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794), e la mancanza di specificità dei
motivi va poi apprezzata non solo per la loro indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente, ai sensi dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p.,
nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV n.5191/2000 Rv.216473).
La sentenza impugnata va, poi, necessariamente integrata con quella, conforme nella ricostruzione dei fatti, di
primo grado; quando, infatti, le sentenze di primo e secondo grado concordano nell’analisi e nella valutazione degli elementi
di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza si salda con quella
precedente (Cass.Sez.1, n.8886/2000, Sangiorgi).
Tanto premesso, rileva il Collegio che le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano viziate da illogicità
manifeste e sono infine esaustive, sia in punto responsabilità (il ricorrente ha girato l’assegno e non ha fornito alcuna
indicazione sulla provenienza dell’assegno medesimo) e attendibilità delle dichiarazioni del teste Andreozzi (v.pag. 4 della
sentenza) che in ordine alla sussistenza del reato presupposto (essendo l’assegno tratto su conto corrente chiuso e firma
non rispondente ad alcuno dei titolari del potere rappresentativo della società titolare del conto)
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost. sent.n.186/2000), si determina equitativamente
in Euro 1000.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
della somma di ro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Nel ricorso si prospettano valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelli cui è pervenuto il giudice d’appello e

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