Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36166 del 26/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36166 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BALZANO GIANNI N. IL 09/03/1994
avverso la sentenza n. 4486/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
31/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO .

Data Udienza: 26/05/2015

RG 28215/2014 Balzano

Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, e la mancanza, contraddittorietà e illogicità
della motivazione in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena (art.606 comma 1 lett. e cpp )
L’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Premesso che legittimamente il beneficio della sospensione condizionale della pena è negato dal giudice

di cui all’art.133 c.p. e i precedenti di polizia (v. Cass.Sez.II, Sent. n. 18189/2010 Rv. 247469), rileva il Collegio
che le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano viziate da illogicità manifeste e sono infine esaustive,
avendo la Corte rilevato che il beneficio richiesto non poteva essere concesso in considerazione delle denunce in
stato di libertà per reati contro il patrimonio e porto abusivo di armi, e di precedenti giudiziari a carico
dell’imputato, che non consentivano la formulazione di alcuna prognosi favorevole.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili
di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di Euro 000 in favore della Cassa delle ammende.
Rma, 2.5.2015

in base a prognosi sfavorevole nella quale rientrano, oltre le sentenze di condanna, anche i precedenti giudiziari

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