Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36165 del 26/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36165 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
D’ADAMIO MARIA N. IL 08/09/1982
avverso la sentenza n. 2347/2012 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 27/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
Data Udienza: 26/05/2015
R.G. 28032/2014 D’Adamio
Osserva
La ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, e deduce la
manifesta illogicità della motivazione in riferimento al diniego delle attenuanti generiche e
Il ricorso è inammissibile.
E’, infatti, sufficiente osservare che si tratta di una doglianza del tutto generica, e
priva di qualsivoglia elemento di collegamento con la vicenda concreta sottoposta
all’esame della Corte; in quanto tale, del tutto inidonea ad introdurre legittimamente il
ricorso davanti a questa Corte.
Viceversa, la motivazione della Corte territoriale, peraltro doverosamente ancorata
ai profili fattuali della vicenda, appare esauriente e priva di evidenti vizi logici, avendo la
Corte evidenziato di non concedere le richieste attenuanti generiche per i precedenti anche
specifici, e che gli stessi erano ostativi alla sospensione condizionale della pena.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte
Cost.sent.186/2000), si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.
.5.2015
del beneficio della sospensione condizionale della pena.