Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36163 del 26/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36163 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CIVITA DOMENICO IVAN N. IL 17/06/1986
avverso la sentenza n. 2728/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
26/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 26/05/2015

RG. 27770/2014 Civita

Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della sentenza per
violazione degli artt.15, 84 e 605 c.p. nonché vizio di motivazione quanto al ritenuto concorso tra il delitto di
sequestro di persona e rapina aggravata (art.606 lett.b)ed e), c.p.p.).

dall’altro, manifestamente infondato. Premesso che il reato di sequestro di persona è assorbito in quello di rapina
aggravata solo quando la privazione della libertà personale abbia una durata limitata al tempo strettamente
necessario all’esecuzione della rapina, ma non quando si protragga anche dopo la consumazione della stessa
(v., tra le tante, Cass.Sez.II, sent.n.24837/2009 Rv.244339), rileva il Collegio che le motivazioni svolte dal giudice
d’appello non risultano viziate da illogicità manifeste e sono infine esaustive, anche in ordine al ritenuto concorso
tra i reati, rilevando a riguardo la Corte che l’imputato dopo essersi impossessato con minaccia della refurtiva
aveva preso in ostaggio uno degli impiegati trascinandolo verso l’uscita per garantirsi la fuga (v.pag.5 della
sentenza impugnata).
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende,
di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost. sent.n.186/2000), si
determina equitativamente in Euro 1000.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di Eu 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Il ricorso è, da un lato, privo della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c) in relazione all’art. 591 c.p.p. e,

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