Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36161 del 26/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36161 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LUZI ANTONIO N. IL 21/10/1959
avverso la sentenza n. 3090/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del
12/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO.

Data Udienza: 26/05/2015

RG.27618/2014 Luzi

Considerato che:

Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della sentenza per
violazione degli artt.187 e segg. c.p.p. in relazione all’art.533 c.p.p., carenza ed illogicità della motivazione in
ordine al giudizio di responsabilità per i reati di ricettazione e truffa (art.606 lett.b) e), c.p.p.). 4 0£ 41,-;e-p ,e(Ate
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ricorso si prosgZo valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelli cui è pervenuto il giudice

valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia
conforme ai principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici (Cass. sez. un., 24 novembre 1999,
Spina, 214794), e la mancanza di specificità dei motivi va poi apprezzata non solo per la loro indeterminatezza,
ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere
nel vizio di aspecificità, conducente, ai sensi dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV
n.519112000 Rv.216473).
La sentenza impugnata va, poi, necessariamente integrata con quella, conforme nella ricostruzione dei
fatti, di primo grado; quando, infatti, le sentenze di primo e secondo grado concordano nell’analisi e nella
valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della
sentenza si salda con quella precedente (Cass.Sez.1, n.888612000, Sangiorgi).
Tanto premesso, rileva il Collegio che le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano viziate da
illogicità manifeste e sono infine esaustive, avendo la Corte evidenziato il possesso certo da parte dell’imputato di
tutti e tre gli assegni oggetto di furto in danno di Ndoulou Charles (di cui uno rinvenuto nel corso di una

d’appello e vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. Le

perquisizione nell’abitazione dell’indagato e gli altri due utilizzati per acquisti vari), assegni di pui da parte
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d•dell’imputato non era stata fornita alcuna giustificazione circa la provenienza.t pituA:a.Le
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‘ Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna

del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, a”. tull’41
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una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost. sent.n.186/2000), si
determina equitativamente in Euro 1000.

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dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento

somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Il FVsidente
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