Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3616 del 23/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3616 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AGO LULZIM N. IL 23/12/1982
MARSILI PAOLO N. IL 03/04/1964
avverso la sentenza n. 5000/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di FIRENZE, del 22/05/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 23/10/2013

AGO LULZIM e MARSILI PAOLO, con separati atti ricorrono per
Cassazione avverso la sentenza 22.5.2012 con la quale il GUP del Tribunale
di Firenze, ex art 444 cpp, ha loro applicato rispettivamente le pene di anni
due, mesi quattro di reclusione e anni due mesi tre di reclusione per
violazione della legge in materia di stupefacenti
l’AGO Lulzim chiedo l’annullamento della decisione impugnata
affermandone l’ingiustizia e sostenendo di non essere stato posto nelle
condizioni di partecipare alla udienza.
Il MARSILI Paolo chiede l’annullamento della sentenza impugnata
sostenendo il vizio di carenza di motivazione con riferimento alla pronuncia
di insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cpp.
La Procura Generale di questa Corte ha chiesto la dichiarazione di
inammissibilità di entrambi i ricorsi.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso dell’AGO è manifestamente infondato. La richiesta di
applicazione della pena ex art. 444 cpp postula la rinuncia a far valere
qualunque eccezione di nullità anche assoluta, diversa da quelle attinenti
alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato. Pertanto va
confermato il principio per il quale si afferma che la volontà di concordare
la pena ex art 444 cpp, comporta implicitamente la rinuncia a qualsivoglia
eccezione di natura processuale (v. Cass sen. II 6.4.2011 n. 17384 in Ced
cass. Rv. 250074). A ciò deve aggiungersi che una volta accertata
l’insussistenza di vizi in ordine alla formazione del consenso, l’accordo
raggiunto per la definizione del giudizio ex art. 444 cpp, costituisce
comunque un negozio irretrattabile.
Per quanto attiene alla doglianza manifestata dal MARMI, va osservato
che il ricorso è estremamente generico e che, in particolare, il ricorrente
non ha indicato quale sia il fatto che, non considerato dal giudice, avrebbe
dovuto comportare una pronuncia di proscioglimento. Il difetto di
indicazione di tale aspetto rende il ricorso inammissibile ex art. 581 e 591
cpp.
Entrambi i ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili e i ricorrenti
devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno
della somma di E 1.500,00, così equitativamente determinata la sanzione
prevista dall’art. 616 cpp, essendo ravvisabile nella condotta processuale
degli imputati, gli estremi di responsabilità ivi prevista.

MOTIVI DELLA DECISIONE

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della sommakdi £ 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso in Roma il 23.10.2013

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