Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36159 del 26/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36159 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: BELTRANI SERGIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HUSSIEN SAID DAGHASH AHMED N. IL 22/07/1974
HUSSEIN DAGHASH AHMED KHALED N. IL 01/06/1981
avverso la sentenza n. 1434/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
04/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
Data Udienza: 26/05/2015
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Gli imputati ricorrono congiuntamente contro la sentenza indicata in epigrafe (che ne ha
confermato la condanna per i reati a ciascuno ascritti alle pene ritenute di giustizia)
denunciando violazione di legge e vizio di motivazione ma senza indicarne le ragioni.
All’odierna udienza camerale, celebrata ex art. 611 c.p.p., si è preso atto della regolarità
Il ricorso è integralmente inammissibile perché in concreto privo di motivi.
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché – apparendo
evidente che essi hanno proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa
(Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa della somma di Euro mille ciascuno in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione
pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 26 maggio 2015
Il Co ponente estensore
Il Presidente
degli avvisi di rito; all’esito questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti.