Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36157 del 26/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36157 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COSTANTINO MAURIZIO N. IL 14/08/1970
avverso la sentenza n. 1272/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
27/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 26/05/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’imputato MAURIZIO COSTANTINO, in atti generalizzato, ricorre contro la sentenza
indicata in epigrafe (che ne ha confermato la condanna per il reato ascrittogli alla pena
ritenuta di giustizia) denunciando vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle
attenuanti generiche.
All’odierna udienza camerale, celebrata ex art. 611 c.p.p., si è preso atto della regolarità

Il ricorso è integralmente inammissibile perché assolutamente privo dì specificità in tutte
le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello
e già non accolte: Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio – 24 aprile 2002, CED Cass. n.
221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno – 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133),
del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato, a fronte dei rilievi con i quali la
Corte di appello – con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e
non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede – ha motivato la
contestata statuizione valorizzando l’assenza di elementi sintomatici della necessaria
meritevolezza, non indicati nell’atto di appello, e neanche convincentemente in ricorso, non
potendo all’uopo essere valorizzata la scelta di accedere al rito abbreviato, perché essa, come
già chiarito da questa Corte (Sez. II, sentenza n. 24312 del 25 marzo 2014, CED Cass. n.
260012) già implica ex lege l’applicazione di una predeterminata riduzione della pena: in caso
contrario, la stessa circostanza opzione processuale comporterebbe due distinte
determinazioni favorevoli all’imputato.

Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente,
limitandosi a riproporre una diversa “lettura” delle risultanze probatorie acquisite, fondata su
mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti.

Non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della prescrizione
eventualmente maturata dopo la sentenza d’appello, in considerazione della totale
inammissibilità del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che
l’inammissibilità del ricorso per cessazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di
impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non
punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p.»

(Cass. pen., Sez. un., sentenza n. 32 del 22

novembre 2000, CED Cass. n. 217266: nella specie, l’inammissibilità del ricorso era dovuta
alla manifesta infondatezza dei motivi, e la

prescrizione

del reato era maturata

successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso;

conformi, Sez. un.,

sentenza n. 23428 del 2 marzo 2005, CED Cass. n. 231164, e Sez. un., sentenza n. 19601
del 28 febbraio 2008, CED Cass. n. 239400).

degli avvisi di rito; all’esito questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti.

La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – apparendo
evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa
(Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 26 maggio 2015

Il Presidente

pecuniaria.

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