Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36153 del 26/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36153 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FRIGERIO GIANPIETRO N. IL 15/09/1965
avverso la sentenza n. 2545/2009 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
12/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 26/05/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’imputato GIANPIETRO FRIGERIO, in atti generalizzato, ricorre contro la sentenza
indicata in epigrafe (che ne ha confermato la condanna per il reato ascrittogli, riducendo la
pena ritenuta di giustizia dal primo giudice e l’entità della provvisionale dallo stesso accordata
alla parte civile), lamentando violazione di legge (ricorrerebbero gli estremi del mero
tentativo, in presenza dell’accertato appostamento di polizia) e vizio di motivazione quanto al
difetto degli elementi costitutivi del reato di estorsione ed al diniego dell’attenuante di cui

All’odierna udienza camerale, celebrata ex art. 611 c.p.p., si è preso atto della regolarità
degli avvisi di rito; all’esito questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti.
Il ricorso è integralmente inammissibile perché assolutamente privo di specificità in tutte
le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello
e già non accolte: Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio – 24 aprile 2002, CED Cass. n.
221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno – 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133),
del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato, a fronte dei rilievi con i quali la
Corte di appello – con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e
non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede – ha motivato (f. 3 s.):
– la contestata affermazione di responsabilità e la qualificazione giuridica dei fatti accertati
valorizzando l’intervenuta consegna della somma estorta alla p.o. con minacce, correttamente
conformandosi all’orientamento consolidato di questa Corte (a partire da Sez. IV, sentenza n.
11104 del 21 maggio 1990, CED Cass. n. 185058), per il quale la presenza di agenti di polizia
giudiziaria, i quali seguano il compiersi di un’azione delittuosa, non vale a far ritenere il delitto
come tentato anziché consumato, quando l’agente abbia – come nel caso di specie conseguito, pur se per brevissimo tempo, autonoma disponibilità del pretium estorsionis;
– il diniego dell’invocata circostanza attenuante in difetto di una accertata patologia
all’uopo univocamente rilevante (per l’insufficienza di <

Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente,
limitandosi a riproporre una diversa “lettura” delle risultanze probatorie acquisite, fondata su
mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti.

La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – apparendo
evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa
(Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa –

all’art. 89 c.p.

della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione
pecuniaria.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.

ponente estensore

Il Presidente

Così deciso in Roma, udienza camerale 26 maggio 2015

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