Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36152 del 26/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36152 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LA CATENA COSIMO FERNANDO N. IL 18/02/1989
avverso la sentenza n. 539/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
26/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 26/05/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’imputato COSIMO LA CATENA, in atti generalizzato, ricorre contro la sentenza indicata in
epigrafe (che ne ha confermato la condanna per i reati ascrittégli, unificati in continuazione,‹
alla pena ritenuta di giustizia), lamentando vizio di motivazione quanto all’esito del
bilanciamento tra circostanze concorrenti, all’affermazione di responsabilità ed al mancato
proscioglimento.

degli avvisi di rito; all’esito questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti.
Il ricorso è integralmente inammissibile perché assolutamente privo di specificità in tutte
le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello
e già non accolte: Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio – 24 aprile 2002, CED Cass. n.
221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno – 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133),
del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato, a fronte dei rilievi con i quali la
Corte di appello – con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e
non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede – ha motivato la
contestata affermazione di responsabilità e la qualificazione giuridica dei fatti accertati
valorizzando le testimonianze dei soggetti aggrediti dall’imputato, motivatamente ritenute
attendibili, oltre che in parte significativa (quanto alle modalità dei fatti) riscontrate dalle
acquisite videoriprese e (quanto alle lesioni riportate da due delle vittime) dagli acquisiti
certificati medici (f. 5 e f. 7 s.).
Per quanto riguarda l’altra doglianza, deve premettersi che le statuizioni relative al giudizio
di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del
giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora – come nel caso di specie – non
siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente
motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si

All’odierna udienza camerale, celebrata ex art. 611 c.p.p., si è preso atto della regolarità

sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto
(così Sez. un., sentenza n. 10713 del 25 febbraio 2010, CED Cass. n. 245931): nel caso di
specie, la Corte di appello ha incensurabilmente valorizzato, nel complesso, a fondamento della
contestata statuizione, i precedenti penali dell’imputato e la gravità dei fatti.
Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente,
limitandosi a riproporre una diversa “lettura” delle risultanze probatorie acquisite, fondata su
mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti.

La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.,Q
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – apparend

.,.,

evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa
(Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione
pecuniaria.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Così deciso in Roma, udienza camerale 26 maggio 2015
Il Com onente estensore

Il Presidente

processuali ed al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.

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