Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36150 del 26/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36150 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TRABUCCO SARA N. IL 29/12/1983
LENCINA ARIEL SEBASTIAN N. IL 14/03/1985
avverso la sentenza n. 1535/2012 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 01/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 26/05/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Gli imputati SARA TRABUCCO e SEBASTIAN ARIEL LENCINA, in atti generalizzati, ricorrono
contro la sentenza indicata in epigrafe (che ne ha confermato la condanna per i reati a
ciascuno ascritti alla pena ritenuta di giustizia dal primo giudice), lamentando (la TRABUCCO)
il diniego delle attenuanti generiche, (il LENCINA) violazione dell’art. 133 c.p.
All’odierna udienza camerale, celebrata ex art. 611 c.p.p., si è preso atto della regolarità

I ricorsi sono integralmente inammissibili.

Quello del LENCINA é assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni, del
tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato, a fronte dei rilievi con i quali la Corte
di appello – con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non
contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede – ha motivato la contestata
statuizione valorizzando la gravità del fatto e la personalità dell’imputato.

Quello della TRABUCCO è, a sua volta, assolutamente privo di specificità in tutte le sue
articolazioni, del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato, a fronte dei rilievi
con i quali la Corte di appello – con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché
esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede ha motivato il contestato diniego delle attenuanti generiche valorizzando la gravità del fatto e
la negativa personalità dell’imputata desunta dai precedenti penali, gravi e specifici,
correttamente conformandosi all’orientamento consolidato di questa Corte, per il quale, al fine
di ritenere od escludere la configurabilità di circostanze attenuanti generiche, il giudice può
limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., quello che ritiene
prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un solo
elemento attinente alla personalità del colpevole od all’entità del reato ed alle modalità di
esecuzione di esso può, pertanto, risultare all’uopo sufficiente (così, da ultimo, Sez. II,
sentenza n. 3609 del 18 gennaio – 10 febbraio 2011, CED Cass. n. 249163).

La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché – apparendo
evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando la causa di inammissibilità per colpa
(Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di dette colpe della somma di Euro mille ciascuno in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione
pecuniaria.

degli avvisi di rito; all’esito questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti.

P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
e ciascuno al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 26 maggio 2015

Il Presidente

Il Co ponente estensore

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