Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3615 del 23/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3615 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PETRUCCI NICOLINO parte offesa nel procedimento
c/
BALZAMO ALDO
TROIA GIUSEPPE N. IL 09/10/1949
MO! MASSIMILIANO N. IL 24/07/1968
TRIOLA OTTAVIO N. IL 08/08/1947
avverso il decreto n. 35710/2011 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del
23/11/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 23/10/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

In data 6.5.2013 la difesa di TROIA Giuseppe, persona sottoposta alle
indagini nel procedimento, ha depositato memoria con la quale ha chiesto il
rigetto del ricorso assumendone la mancanza di fondamento attesa la
tardività con la quale era stata proposta la opposizione alla richiesta del
decreto di archiviazione
La Procura generale di questa Corte ha depositato le proprie conclusioni
scritte 1’1.2.2013 chiedendo lo accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto.
Dall’esame degli atti, come rilevato dalla stessa Procura Generale di questa
Corte, emerge che: a) in data 5.9.2011 la persona offesa ha ricevuto lo
avviso di deposito della richiesta di archiviazione; b) in data 21.9.2011,
prima della pronuncia da parte del giudice delle indagini preliminari, la
persona offesa ha depositato dichiarazione di opposizione alla richiesta di
archiviazione; c) il 29.11.2011 il giudice delle indagini preliminari, senza
assumere alcuna determinazione in merito al contenuto dell’atto di
opposizione ha pronunciato decreto di archiviazione.
Il provvedimento adottato dal Giudice delle indagini preliminari è
illegittimo. Infatti in caso di opposizione alla richiesta di archiviazione, è
preciso dovere del giudice delle indagini preliminari disporre la udienza
camerale ex art. 127 cpp, o rendere adeguata motivazione con il
provvedimento di archiviazione in ordine alla inammissibilità dell’atto di
opposizione.
Nel caso in esame il Giudice delle indagini preliminari ha omesso entrambi
gli incombenti.
Sul punto va ancora osservato che non appare possibile alcun recupero di
legittimità del decreto di archiviazione per il fatto che l’opposizione sia stata
proposta oltre di legge (cioè oltre i dieci giorni dalla notificazione
dell’avviso di deposito della richiesta di archiviazione). Infatti per costante
giurisprudenza di questa Corte, il termine previsto dall’art. 408 comma
cpp, non ha carattere perentorio, perché i termini previsti a pena di
decadenza sono solo quelli così previsti dalla legge in modo espresso.

PETRUCCI Nicolino, tramite il difensore ricorre per Cassazione avverso il
decreto 23.11.2011 con il quale il Giudice delle Indagini preliminari del
Tribunale di Napoli ha disposto, de plano la archiviazione del procedimento
penale n. 8493/2011 RgNr della Procura della Repubblica di Napoli.
La difesa richiede lo annullamento del provvedimento impugnato dolendosi
della violazione del fatto che il GP ha adottato il provvedimento di
archiviazione “de plano” senza fissare udienza e senza alcuna declaratoria di
inammissibilità dell’opposizione, malgrado fosse stato depositato specifico
atto a tal proposito.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e.dispone trasmettersi gli
atti al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma il 23.10.2013

Peraltro neppure può ritenersi la perentorietà del termine di cui alla citata
disposizione, attraverso l’applicazione della disciplina processualq kjJ
impugnazione. Tale disciplina non può infatti essere applicata, perché
l’opposizione ex art. 408 cpp non è un mezzo di impugnazione avverso un
provvedimento del giudice, ma si pone contro una richiesta dell’Ufficio del
Pubblico Ministero, così versandosi in una fattispecie totalmente diversa da
quello previsto in tema di impugnazioni, il cui oggetto è sempre un
provvedimento del giudice.
La decisione adottata dal giudice, nel caso in esame, si traduce in una
violazione del diritto al contraddittorio e alla difesa, come tale sanzionato di
nullità ex art. 178 lett. c) cpp, adeguatamente e tempestivamente dedotta.
.Pertanto il provvedimento Impugnato va annullato, senza rinvio,
disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli.

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