Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36149 del 26/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36149 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIOVANE FRANCESCO N. IL 01/03/1986
avverso la sentenza n. 22/2012 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 05/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 26/05/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’imputato FRANCESCO GIOVANE, in atti generalizzato, ricorre contro la sentenza indicata
in epigrafe (che ne ha confermato la condanna per il reato di ricettazione ascrittogli,
riducendo la pena ritenuta di giustizia dal primo giudice per effetto del riconoscimento della
circostanza attenuante di cui all’art. 648, comma 2, c.p.), lamentando vizio di motivazione
quanto al diniego delle attenuanti generiche.

degli avvisi di rito; all’esito questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti.
Il ricorso è integralmente inammissibile perché assolutamente privo di specificità in tutte
le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello
e già non accolte: Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio – 24 aprile 2002, CED Cass. n.
221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno – 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133),
del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato.
Il primo giudice aveva negato le attenuanti in oggetto evidenziando l’assoluta assenza di
elementi sintomatici della necessaria meritevolezza, ed anzi in presenza di precedenti, anche
della stessa indole rispetto al reato de quo, sicuramente ostativi, e della commissione dello
stesys durante il periodo di sottoposizione a misura di prevenzione (f. 3 della sentenza di
primo grado).
Rispetto a tale analitica valutazione, all’evidenza condivisa e recepita dalla Corte di
appello, l’imputato, sia nell’atto di appello che in ricorso, si è limitato a sollecitare con
insistenza la concessione di dette attenuanti apoditticamente, senza indicare alcun decisivo
profilo di (quanto meno asserita) meritevolezza.

La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – apparendo
evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa
(Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione
pecuniaria.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 26 maggio 2015

Il Compo ente estensore

Il Presidente

All’odierna udienza camerale, celebrata ex art. 611 c.p.p., si è preso atto della regolarità

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