Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36148 del 26/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36148 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PORTOGALLO MARCO N. IL 07/03/1988
avverso la sentenza n. 1208/2009 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 05/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 26/05/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’imputato MARCO PORTOGALLO, in atti generalizzato, ricorre contro la sentenza indicata
in epigrafe (che ne ha confermato la condanna per il reato ascrittogli, riducendo la pena
ritenuta di giustizia dal primo giudice), lamentando vizio di motivazione quanto
all’affermazione di responsabilità.
All’odierna udienza camerale, celebrata ex art. 611 c.p.p., si è preso atto della regolarità

Il ricorso è integralmente inammissibile perché assolutamente privo di specificità in tutte
le sue articolazioni, del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato, oltre che in
parte non consentito, a fronte dei rilievi con i quali la Corte di appello – con argomentazioni
giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti
da vizi rilevabili in questa sede – ha motivato la contestata affermazione di responsabilità
valorizzando l’accertata disponibilità della merce di provenienza illecita de qua, senza fornire
alcuna giustificazione quanto alle modalità di ricezione, e conseguentemente ritenendo
l’inutilità dell’esame testimoniale segnalato dalla difesa per una eventuale ammissione di
ufficio. Deve, peraltro, rilevarsi che il ricorrente, avendo chiesto ed ottenuto l’accesso al rito
abbreviato non condizionato, non ha titolo per proporre la doglianza da ultimo esaminata,
perché «non è deducibile come motivo di ricorso per cassazione la mancata assunzione di
una prova decisiva nel giudizio abbreviato non condizionato>> (Sez. V, sentenza n. 27985
del 5 febbraio 2013, CED Cass. n. 2455566).
Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente,
limitandosi a riproporre una diversa “lettura” delle risultanze probatorie acquisite, fondata su
mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti.

La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – apparendo
evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa
(Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione
pecuniaria.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 26 maggio 2015
Il Corrrnente estensore

Il Presidente

degli avvisi di rito; all’esito questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti.

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