Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36146 del 26/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36146 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: BELTRANI SERGIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TRIMIGNO CHRISTIAN N. IL 27/08/1986
avverso la sentenza n. 2171/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
08/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
Data Udienza: 26/05/2015
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’imputato CHRISTIAN TRIMIGNO, in atti generalizzato, ricorre contro la sentenza indicata
in epigrafe (che ne ha confermato la condanna per il reato ascrittogli alla pena ritenuta di
giustizia), lamentando vizio di motivazione quanto all’affermazione di responsabilità.
All’odierna udienza camerale, celebrata ex art. 611 c.p.p., si è preso atto della regolarità
Il ricorso è integralmente inammissibile perché assolutamente privo di specificità in tutte
le sue articolazioni, del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato, a fronte dei
rilievi con i quali la Corte di appello – con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché
esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede ha motivato la contestata affermazione di responsabilità valorizzando l’accertata disponibilità
della merce di provenienza illecita de qua, espressamente e motivatamente confutando le
censure difensive relative alla presunta fungibilità di essa, per gli incensurabili rilievi che «il
numero dei pezzi dei vari articoli (riconosciuti sia dalla parte offesa che dal figlio della stessa
…) risulta[sse] essere lo stesso di quello relativo ai prodotti oggetto di furto» e che la
refurtiva presentava «un “prezzo doppio”, a causa del difetto della macchina prezzatrice»
della p.o. DOMENICA VESCERA.
Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente,
limitandosi a riproporre una diversa “lettura” delle risultanze probatorie acquisite, fondata su
mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti.
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – apparendo
evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa
(Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione
pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 26 maggio 2015
Il Componente estensore
Il Presidente
degli avvisi di rito; all’esito questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti.